Art:3.3.2.4-Risanamento conservativo (rc)



1. Gli interventi di risanamento conservativo riferiti agli edifici sono definiti dall’art. 3 del D.P.R. 06 giugno 2001 n. 380 e s.m.i. e consistono in interventi edilizi rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con esso compatibili.
Tali interventi comprendono il consolidamento, ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, con l’uso di materiali e tecnologie tradizionali, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio.
2. Gli interventi sugli elementi strutturali possono comportare soltanto alterazioni non sostanziali del funzionamento statico dell’edificio, cioè interventi che non modifichino la gerarchia statica e la distribuzione delle sollecitazioni se non in porzioni limitate del fabbricato e che mantengano in generale le caratteristiche strutturali esistenti.
3. Gli interventi di risanamento conservativo riferiti agli edifici riguardano, tra l’altro:
- rifacimento e consolidamento delle strutture di fondazione, delle strutture verticali (continue e puntiformi), delle strutture di copertura (a falde inclinate e piane ) senza modifica della inclinazione delle falde e della imposta e di colmo, delle strutture orizzontali (piane e voltate ) senza modifica della quota degli orizzontamenti fatta eccezione, ai fini anche di un risparmio energetico, del solaio del piano sottotetto che potrà essere abbassato a condizione che tra il margine superiore delle bucature esterne dell’ultimo piano utile e l’intradosso del solaio del piano sottotetto sia lasciato uno spazio di almeno 30 cm. e, comunque, a condizione che il nuovo solaio che dovrà essere complanare all’interno della stanza, sia al di sopra dell’estradosso degli architravi delle bucature esistenti ;
- rifacimento o consolidamento di controsoffittature piane e voltate;
- realizzazione di soppalchi all’interno delle volumetrie esistenti alla data di adozione del nuovo P.R.G. 2000 impiegando strutture leggere che comportino un minimo incremento di carico sulle strutture contigue;
- rifacimento o consolidamento di elementi di collegamento verticali esterni e interni (è consentito aumentare la larghezza e lo sviluppo delle rampe per una loro migliore utilizzazione purché ciò non comporti modifiche rilevanti alle strutture portanti verticali adiacenti);
- realizzazione di elementi di collegamento verticali interni di servizio per mettere in comunicazione vani utili con vani accessori;
- realizzazione, rifacimento o consolidamento di collegamenti verticali interni meccanizzati (ascensori e montacarichi) riguardanti anche lo intero edificio;
- realizzazione esterna agli edifici di ascensori, meccanismi di elevazione e rampe per il superamento delle barriere architettoniche, quando è dimostrata la impossibilità di realizzare tali innovazioni al loro interno, tutelando le parti del fabbricato e delle aree scoperte a esso connesse di maggior rilevanza e, di norma, senza interessare i fronti prospettanti su strade pubbliche e quelli visibili dalla pubblica via per i quali detta possibilità sarà consentita solo per il superamento delle barriere architettoniche in applicazione della Legge 13/89 e del D.M. 236/89;
- modifiche distributive interne;
- modifica del numero delle unità immobiliari prescrivendo che il frazionamento di appartamenti esistenti è subordinato alla dimostrazione della disponibilità di aree o accessori da adibire al parcheggio privato per almeno due posti auto per ogni nuovo appartamento (in aggiunta a quelli esistenti) nei fabbricati appartenenti alla zona A sub-sistema R2, e per almeno un posto auto per ogni nuovo appartamento (in aggiunta a quelli esistenti) nei fabbricati appartenenti alla zona A sub-sistema R1, L1 del centro storico di Pesaro.
I nuovi parcheggi privati dovranno essere vincolati con atto notarile registrato e trascritto quali pertinenze inscindibili dalle unità immobiliari a cui sono collegate;
Nell’impossibilità di dimostrare la dotazione necessaria delle quantità di parcheggi richiesti sarà comunque possibile monetizzarli
- riapertura di porte e finestre esterne tamponate solo se ciò costituisce ripristino delle preesistenze;
- realizzazione di nuove aperture nelle pareti esterne o modifica di quelle esistenti eccetto che sui prospetti principali dell’edificio, per esigenze igienico sanitarie o per la riqualificazione delle facciate a condizione che siano introdotti o reintrodotti assetti architettonici unitari dei fronti, nel rispetto delle proporzioni e dei materiali delle attuali bucature, con il mantenimento degli allineamenti esistenti e purché non siano distrutti o occultati particolari architettonici di rilevante importanza;
- realizzazione di lucernari per prese di luce ed aria prescrivendo che la superficie non dovrà essere superiore al 5% della superficie accessoria dei sottotetti ;
- interventi di riqualificazione sui corpi costruiti successivamente all’impianto originario (concessionati o condonati) per conferire agli stessi un aspetto decoroso in sintonia con le caratteristiche architettoniche del fabbricato principale consentendo anche minime ricomposizioni volumetriche senza aumento delle superfici e volumetrie lorde esistenti;
4. All’interno della zona omogenea A i nuovi appartamenti di civile abitazione che si realizzano a seguito di interventi di risanamento conservativo, compresi quelli comportanti il semplice cambio di destinazione d’uso di unità immobiliari esistenti, dovranno avere una “superficie utile abitabile”, così come definita dall’art. 3 comma 1 del D.M. 10.05.1977 n. 801, afferente la superficie netta (Sn), non inferiore a 45 mq.