Art:3.2.2.13-Isole ecologiche



1. Le isole ecologiche sono punti di raccolta differenziata e stoccaggio temporaneo dei rifiuti.
2. Indicativamente le loro dimensioni possono essere pari a ml. 1,50x3,60, 1,50x4,40, 1,50x5,25, 1,50x6,85.
3. La pavimentazione deve essere in materiale impermeabile facilmente pulibile.
4. Sono collocabili in aree pubbliche, in aree condominiali o lungo strada in relazione alle caratteristiche del tessuto insediativo esistente o di progetto, alle specifiche indicazioni dell’ente competente relativamente alle esigenze di gestione ed alle prescrizioni del Codice della Strada.
5. Laddove possibile, in rapporto allo spazio disponibile ed alle caratteristiche del contesto, si dovranno realizzare fasce verdi, di spessore minimo di un metro, di delimitazione delle isole.
6. In tutti gl’interventi assoggettati a PA e CC dovranno essere individuati appositi spazi da destinare a isole ecologiche.