Art:3.3.2.7-Demolizione senza ricostruzione (d)



1. Gli interventi di demolizione senza ricostruzione interessano le aree che il Piano intende recuperare come spazi aperti pubblici o privati. La loro sistemazione dovrà avvenire secondo le prescrizioni specifiche desumibili dalle Tavv. “Usi del suolo e modalità di intervento”.
Per i fabbricati che insistono parzialmente o totalmente su aree preordinate a diventare pubbliche sono consentiti interventi di straordinaria manutenzione con rinuncia al maggior valore.
Per i fabbricati che insistono parzialmente su aree da recuperare come spazi aperti privati, saranno ammessi gli interventi di recupero, a condizione che contestualmente, sia prevista e attuata la demolizione di quei corpi di fabbrica che il Piano non prevede in mantenimento.
Per i fabbricati che il Piano individua come da demolire sono consentiti unicamente interventi di ordinaria manutenzione.