1. Per Concessione Convenzionata (CC), così come previsto dall’art. 15, comma 4 della L.R. 34/92, si intende l’assoggettamento delle aree di trasformazione ad intervento diretto (art. 56 del R.E.C.) che per la loro dimensione e localizzazione sono classificabili tra le zone omogenee A, B e D secondo le definizioni della legislazione vigente nazionale e regionale sia di carattere generale che settoriale.
2. Gli interventi di CC sono direttamente graficizzati nel piano e prevedono la cessione di parti di aree per la realizzazione di standars e servizi pubblici.
3. Una convenzione tipo redatta ai sensi della legislazione vigente determinerà in modo generale il contenuto delle obbligazioni a carico dei privati relativamente all’attuazione delle opere di urbanizzazione ed alle modalità di attuazione.
4. Le aree di CC sono da considerare a tutti gli effetti U.M.I.. La capacità edificatoria attiene all’intera area indipendentemente dalla graficizzazione dei servizi pubblici da cedere. Ad esse l’Amministrazione potrà fare applicazione della normativa sul comparto edificatorio così come disciplinato dall’art. 32 della L.R. 34/92 e dall’art. 27, comma 5 della Legge 01 agosto 2002 n. 166.
5. All’interno dei lotti fondiari individuati dalla C.C. possono non essere rispettate le percentuali di permeabilità o semipermeabilità eventualmente prescritte dal sub sistema di appartenenza relativamente al trattamento del suolo.