Art:2.2.2.1-Destinazioni d’uso

Testo modificato con delibera C.C.75/2021 con delibera G.C.214/2021 e con delibera C.C.15/2023



1. Per destinazione d’uso si intende il complesso delle funzioni o attività previste e ammesse in zone edificate e non.
2. Si individuano di seguito le principali destinazioni d’uso e le loro articolazioni. Ad esse si farà riferimento negli articoli successivi. Quando è prevista o ammessa la destinazione principale senza ulteriori precisazioni tutte le sue articolazioni sono da intendersi previste e ammesse.
3. Sono destinazioni d’uso principali indicate nelle tavole “Usi del suolo e modalità d’intervento” con le rispettive sigle: le attività agricole (A), le attività industriali e artigianali (I), le attività terziarie (T), le infrastrutture e attrezzature della mobilità (M), la residenza (R), i servizi e le attrezzature d’uso pubblico (S), gli spazi scoperti d’uso pubblico pavimentati e verdi (P e V).
4. Per ciascuna destinazione d’uso principale valgono le seguenti articolazioni e precisazioni:

-“ Attività agricole” (A):
Abitazioni necessarie per l’esercizio dell’attività agricola. Strutture per attività agrituristiche.
Attrezzature e infrastrutture necessarie per il diretto svolgimento dell’attività agricola, come silos, serbatoi idrici, depositi per attrezzi, macchine, fertilizzanti, sementi e antiparassitari, ricoveri per il bestiame.
Edifici per allevamenti zootecnici, di tipo industriale e di animali in genere (cani, gatti, struzzi, ecc) concimaie, lagoni di accumulo per la raccolta dei liquami di origine zootecnica (compresi alloggi per il proprietario e il solo personale di custodia sino ad un massimo di 120 mq. di Sn).
Edifici da adibire alla lavorazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione, dei prodotti agricoli e zootecnici di produzione locale (compresi alloggi per il proprietario e il solo personale di custodia sino ad un massimo di 120 mq. di Sn).
Serre.
Laghetti artificiali per l’approvvigionamento idrico per scopi irrigui con l’intercettazione delle sole acque meteoriche.
Attività floro-vivaistiche (Av): attività produttiva agricola ed attrezzature commerciali ad essa collegate.

- “Attività industriali e artigianali” (I):
Laboratori industriali e artigianali, compresi locali di sperimentazione, uffici tecnici e amministrativi, centri di servizio, spazi espositivi strettamente connessi all’attività, magazzini e depositi pertinenziali.
Magazzini-depositi autonomi coperti e scoperti, compresi uffici strettamente connessi nei limiti del 30% della Sn.
Magazzini per deposito e logistica anche non necessariamente connessi ad attività produttive.
Sono ammessi alloggi per il proprietario o il solo personale di custodia fino ad un massimo di 120 mq di Sn, per laboratori industriali e artigianali e per magazzini-depositi autonomi di superficie (Sn) superiore a 3000 mq..

- “Attività terziarie” (T) :
Attrezzature commerciali (Tc): esercizi di vicinato, medie strutture,
grandi strutture, centri commerciali, strutture per la vendita all’ingrosso (articolati in conformità alla legislazione vigente), strutture per depositi, mostre o esposizioni, laboratori artigianali di produzione e di servizio compatibili con il tessuto urbano in cui si collocano, pubblici esercizi, sale da ballo, palestre, sale giochi, circoli privati e attività similari.
Attrezzature ricettive (Tr): alberghi, residenze turistico alberghiere, ostelli, country houses ecc. (articolati in conformità alla legislazione vigente con particolare riferimento alla L.R. 9/2006: Titolo II Capo I; Titolo II Capo II Sezione I; art. 34 comma 1bis lettera a), sale da ballo, pubblici esercizi, sale giochi e attività similari. Per i singoli alberghi esistenti (e non necessariamente in attività) alla data del 01.01.2021 è ammessa la trasformazione in condhotel secondo le normative nazionali e regionali vigenti; tale trasformazione è possibile indipendentemente dalle destinazioni d’uso specifiche individuate dal subsistema di appartenenza. In caso di realizzazione di condhotel, non sarà possibile effettuare successivi cambi di destinazione d’uso nella parte di superficie rimasta a destinazione alberghiera secondo le percentuali ammesse nella normativa vigente, fatta salva la possibilità di destinare fino al 15% di tale rimanente superficie a sale da ballo, pubblici esercizi, sale giochi e attività similari. Ai fini della trasformazione in condhotel non possono essere utilizzati più edifici con destinazione alberghiera tra loro distinti, a meno che gli stessi non siano legati tra loro da rapporto di dipendenza (così come prevista dal comma 6 dell’art. 10 della L.R. n. 9/2006) alla data del 01.01.2021.
(Trc): destinazione esclusiva a campeggio (compresi tutti gli spazi di servizio e le attrezzature previste dalle vigenti norme).
(Trh): alberghi, residenze turistico alberghiere, ostelli, country houses, ecc. (articolati in conformità alla legislazione vigente, con particolare riferimento alla L.R. 9/2006: Titolo II Capo I; Titolo II Capo II Sezione I; art. 34 comma 1bis lettera a), sale da ballo, pubblici esercizi, sale giochi e attività similari nella percentuale massima del 15% della Sn. Per i singoli alberghi esistenti (e non necessariamente in attività) alla data del 01.01.2021 è ammessa la trasformazione in condhotel secondo le normative nazionali e regionali vigenti; tale trasformazione è possibile indipendentemente dalle destinazioni d’uso specifiche individuate dal subsistema di appartenenza. In caso di realizzazione di condhotel, non sarà possibile effettuare successivi cambi di destinazione d’uso nella parte di superficie rimasta a destinazione alberghiera secondo le percentuali ammesse nella normativa vigente, fatta salva la possibilità di destinare fino al 15% di tale rimanente superficie a sale da ballo, pubblici esercizi, sale giochi e attività similari. Ai fini della trasformazione in condhotel non possono essere utilizzati più edifici con destinazione alberghiera tra loro distinti, a meno che gli stessi non siano legati tra loro da rapporto di dipendenza (così come prevista dal comma 6 dell’art. 10 della L.R. n. 9/2006) alla data del 01.01.2021.
Complessi direzionali (Tu): uffici privati, banche e agenzie bancarie, uffici privati senza concorso di pubblico collocati all’interno di edifici monofunzionali di una unica azienda (è ammessa la realizzazione di un alloggio di custodia per il proprietario o il solo personale di custodia fino ad un massimo di 120 mq di Sn, per edifici aventi superficie (Sn) superiore a 1500 mq., studi professionali, studi medici e odontoiatrici nonché ambulatori e poliambulatori.

- “Infrastrutture e attrezzature della mobilità” (M):
Impianti di distribuzione carburanti e relativi servizi annessi (Mc) così come definiti dalla legislazione vigente, autoporto (Mi) (compresi uffici, attività di assistenza meccanica, lavaggio, bar, ristoranti, esposizione e vendita di prodotti specifici strettamente connessi nonché attrezzature ricettive limitatamente al motel), stazioni passeggeri (Mp) (compresi pubblici esercizi connessi nonché attrezzature ricettive).

- “ Residenze” (R):
Residenze urbane permanenti, residenze urbane temporanee, collegi, convitti, studentati, pensionati, colonie estive , strutture sanitarie e sociosanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale e semiresidenziale.

-” Servizi e attrezzature di proprietà pubblica e privata” (S):
Servizi d’assistenza sociale e sanitaria (Sa): tutte le strutture e i servizi sanitari, socio-sanitari e sociali così come definiti dalla normativa vigente.
Servizi per l’istruzione di base (Sb): asili, scuole per l’infanzia, scuole dell’obbligo.
Servizi cimiteriali (Sc).
Servizi per la cultura, il culto e lo spettacolo (Sd): musei, teatri, auditori, chiese, canoniche, conventi, oratori, cinema, sale di spettacolo (compresi pubblici esercizi e esercizi di vicinato connessi con le attività insediate).
Servizi ospedalieri e sanitari (Sh): ospedali, cliniche, centri medici poli-specialistici, ambulatori, poliambulatori e distretti sanitari.
Servizi per l’istruzione superiore (Si): scuole non dell’obbligo.
Scuole di formazione professionale (Sf).
Parcheggi coperti (Sp) (compresi usi complementari nei limiti del 15% della Sn di parcheggio da destinare a uffici, attività d’assistenza meccanica, pubblici esercizi, esercizi di vicinato, esposizioni, nonché alloggio per il personale di custodia, nei limiti di 120 mq. di Sn).
Servizi sociali e ricreativi (Sr): centri sociali, centri culturali, ricreativi e sportivi, centri polivalenti, mense, sedi d’associazioni (compresi pubblici esercizi connessi), ecc. .
Servizi sportivi (Ss): palestre, piscine, palazzi dello sport, campi coperti (con attività complementari quali: uffici di segreteria e di associazione, alloggio per il custode, pubblici esercizi, esercizi di vicinato e attività artigianali di servizio alla persona).
Servizi tecnici e amministrativi (St): impianti per l’approvvigionamento dell’acqua, dell’energia elettrica, del gas, del telefono ecc., impianti per il trattamento dei rifiuti e delle acque reflue, impianti postelegrafonici e telefonici; servizi comunali e della protezione civile, uffici pubblici e di uso pubblico.
Università e servizi universitari (Su): attrezzature didattiche e di ricerca (compresi servizi tecnici, amministrativi, sociali e culturali connessi), scuole speciali di livello universitario, residenze universitarie.

- “Spazi scoperti di proprietà pubblica e privata, ma di uso pubblico pavimentati e verdi” (P e V).

-”Parcheggi a raso“ (Pp).

-”Campi sportivi“ (Ps).

-”Piazze“ (Pz).

-”Giardini“ (Vg).

-”Orti urbani“ (Vo).

-”Parchi“ (Vp).

-”Attrezzature balneari“ (Vs).

-”Verde a bosco“ (Vb).


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