Art:2.2.2.2-Opere di urbanizzazione primaria



1. Sono opere di urbanizzazione primaria:
a. strade e i collegamenti ciclabili e pedonali.
b. spazi di sosta e di parcheggio;
c. le fognature ed impianti di depurazione;
d. il sistema di distribuzione dell’acqua, dell’energia elettrica, della forza motrice, del gas e del telefono nonché canalizzazioni funzionali al cablaggio delle reti telematiche;
e. la pubblica illuminazione;
f. spazi di verde attrezzato, piazze e spazi scoperti pavimentati;
g. rete e impianti di pubblica illuminazione;
h. mitigazione degli effetti dell’impermeabilizzazione del suolo e regimazione delle acque meteoriche compresi i relativi bacini di accumulo temporaneo (art.3.1.2.3 );
i. barriere fonoassorbenti;
l. allacciamenti ai pubblici servizi non aventi carattere generale ma al diretto servizio dell’insediamento;
m. cimiteri.
2. L’Amministrazione Comunale con riferimento alla Direttiva emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri il 03 marzo 1999, redigerà d’intesa con le aziende erogatrici dei servizi, il piano urbano generale per l’utilizzazione razionale dei servizi nel sottosuolo (PUGSS) al fine di coordinare gl’interventi di realizzazione degl’impianti tecnologici, sia nelle aree di nuova urbanizzazione che in quelle già urbanizzate.
Inoltre compatibilmente con l’assetto urbanistico e territoriale saranno previste reti duali per l’utilizzo di acque meno pregiate al fine di un risparmio idrico (Decreto Legislativo 11 maggio 1999 n. 152).