Art:2.2.3.10-Indicazioni per la realizzazione di manufatti di limitate dimensioni in regime di attività edilizia libera




1. Ai fini di quanto indicato dal punto 48 del Glossario - Edilizia Libera - (ai sensi dell’art.1, comma 2 del D.Lgs. 25 novembre 2016, n.222), si considerano “Ripostiglio per attrezzi, manufatto accessorio di limitate dimensioni e non stabilmente infisso al suolo” quale “elemento di arredo delle aree pertinenziali degli edifici” di cui all’art.6 comma 1 lettera e-quinquies del DPR n. 380/2001 e s.m.i., un manufatto in struttura leggera (legno o metallo), costituito da elementi facilmente smontabili o rimovibili, posizionato direttamente sul terreno o sulle pavimentazioni delle aree scoperte, eventualmente ancorato a terra mediante ganci o bulloni, con le seguenti caratteristiche:
-Superficie coperta massima di 2 mq nella zona A R1 e 4 mq nelle altre zone;
-Altezza lorda massima di 2,60 ml al colmo e 2,00 ml all’imposta della copertura.
I manufatti dovranno inoltre rispettare le seguenti prescrizioni:
-distanza dai confini di proprietà: 3 ml, fermo restando la possibilità di derogare a tale prescrizione con l’accordo dei proprietari degli immobili confinanti e nel rispetto delle distanze dalle strade;
-distanza da fabbricati sottoposti a rc, re, rv: 3 ml;
-ubicati esclusivamente sullo scoperto di giardini ai piani terra di fabbricati (no ai piani superiori su terrazze, balconi o giardini pensili);
-numero massimo: un singolo manufatto autonomo per singolo scoperto di proprietà esclusiva e comunque uno per ogni unità immobiliare, fermo restando che in presenza di uno scoperto condominiale o comune a più proprietà, se ne potrà sempre montare solo uno, esclusivamente ad uso comune.
Manufatti di dimensioni maggiori sono considerati nuove costruzioni e pertanto soggetti a Permesso di Costruire e, come tali, devono rispettare indici e distacchi previsti dal PRG.
2. Ai fini di quanto indicato ai punti 44 e 46 del Glossario - Edilizia Libera (ai sensi dell’art.1, comma 2 del D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222), si considerano “Gazebo e Pergolato di limitate dimensioni e non stabilmente infisso al suolo” quali “elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici”, di cui all’art.6 comma 1 lettera e-quinquies del DPR n. 380/2001 e s.m.i., i manufatti in struttura leggera di legno o metallo, costituiti da elementi facilmente smontabili o rimovibili, posizionati direttamente sul terreno, sulle pavimentazioni delle aree scoperte o su balconi e terrazze, eventualmente ancorati a terra o sulle murature dei fabbricati mediante ganci, bulloni, ecc., senza infissi posti lungo i lati, con le seguenti caratteristiche:
-Superficie di massimo ingombro a terra (compresa la proiezione degli sbalzi degli elementi inclinati o orizzontali) inferiore o uguale a 12,00 mq;
-Altezza lorda al colmo massima da terra uguale o inferiore a 2,60 ml.
I Gazebo e le Pergole dovranno inoltre rispettare le seguenti prescrizioni:
-distanza dai confini di proprietà: 3 ml, fermo restando la possibilità di derogare a tale prescrizione con l’accordo dei proprietari degli immobili confinanti;
-superficie massima: 5% della superficie fondiaria del lotto o della particella catastale su cui insiste il fabbricato se installati a terra;
-interasse tra eventuali elementi orizzontali: pari ad almeno 40 cm;
-realizzate mediante l’impiego di montanti e travetti aventi sezioni massime di cmq. 160 se di legno o di cmq. 100 negli altri casi;
-eventualmente coperti con tessuti o materiali permeabili (esempio: teli di cotone o stuoie in cannicce).
Gazebo e Pergole di superficie o altezza maggiori non sono più considerati arredi, ma costruzioni e sono soggette a Segnalazione Certifica Inizio Attività nel rispetto delle altre prescrizioni sopra riportate e nel rispetto dei distacchi previsti dal PRG per le costruzioni.
Gazebo e Pergole che non rispettano anche una sola delle altre prescrizioni sopra indicate sono considerate costruzioni e sono soggette a Permesso di Costruire e, come tali, devono rispettare indici e distacchi previsti dal PRG; superfici che superino il limite del 5% della superficie fondiaria del lotto o della particella catastale dovranno essere computate come SA.