Nelle zone territoriali omogenee A di cui al D.M. 2 aprile 1444, n. 1968, limitatamente ai subsistemi R1 (centri antichi) e L1 (luoghi centrali del centro antico) è ammessa la trasformazione in superficie lorda dei piani interrati e/o seminterrati o fuori terra di pubblici esercizi e attività commerciali esistenti alle seguenti condizioni: a) rispetto delle condizioni previste dalle normative statali e regionali in materia di sicurezza ed igienico-sanitarie. In particolare per queste ultime dovrà essere acquisita specifica autorizzazione da parte del Dipartimento di Prevenzione dell’ASUR; b) che la superficie massima oggetto di trasformazione non sia superiore alla superficie fuori terra del pubblico esercizio/attività commerciale esistente; c) che sia garantita l’accessibilità alla struttura alle persone diversamente abili, almeno al piano esistente fermo restando la necessità di acquisire nei casi previsti dalla legge i pareri degli organi competenti e in particolare della Soprintendenza. Tali interventi non sono consentiti su immobili ricadenti in tutto o in parte in aree all’interno degli ambiti inondabili del PAI.