Art:2.2.3.3-Altezza interpiano (h), altezza massima degli edifici (H max) e distacchi


1. L’altezza dell’interpiano misura in ml la distanza tra le quote di calpestio dei piani di un edificio (estradosso del solaio nel caso dell’ultimo piano). L’altezza dell’interpiano tipo, è fissata pari a ml 4,50 per il piano terra e a ml 3,50 per gli ulteriori piani. All’interno di dette volumetrie i piani potranno comunque avere altezze differenti da quelle sopra indicate a condizione che le superfici utili abbiano comunque altezze nette interne non superiori a 5.50 ml.
Nel caso di edifici ricadenti all’interno dei sub-sistemi L2, L3, P1, P2., P3, e P4 l’altezza dell’interpiano del piano terra è fissata pari a ml. 5.50.
2. Nel caso di edifici per attività industriali e artigianali o di magazzini, depositi coperti ricadenti all’interno del sistema della produzione, l’altezza dell’interpiano tipo, quando è prescritta la realizzazione di un solo piano, è fissata pari a 8,50 ml.; Nel caso di edifici pluripiano per attività industriali e artigianali o di magazzini, depositi coperti ricadenti all’interno del sistema della produzione, fermo restando quanto stabilito al punto 2, l’altezza massima dell’interpiano per la porzione di edificio realizzata ad un solo piano è fissata pari a 8.50 ml.
Per gli edifici ricadenti all’interno dei Sub-sistemi della produzione P1 e P2, potranno essere concesse maggiori altezze in funzione del lay-out produttivo delle singole aziende nonché per la realizzazione di strutture e impianti tecnologici come silos e depositi completamente automatizzati e meccanizzati nel rispetto delle distanze dai confini di proprietà e di zona e della visuale libera.
3. Nel caso di servizi ed attrezzature pubbliche o di uso pubblico non è stabilito un interpiano tipo, considerando pertanto libera l’altezza limite, in considerazione delle attività speciali che possono esservi ospitate.
4. Nel caso di nuova edificazione o di ampliamento di un edificio esistente l’altezza dell’interpiano tipo, moltiplicata per il numero dei piani consentiti, di norma determina anche l’altezza massima (H max) del futuro fabbricato, fatte salve maggiori altezze derivanti dalla presenza di edifici esistenti ricadenti sui lotti confinanti o fronteggianti.
Nel caso di interventi di “demolizione con ricostruzione” (B3.0 o D3.0) l’altezza massima degli edifici non può superare 10 metri, fatte salve maggiori altezze degli edifici preesistenti o di quelli ricadenti sui lotti confinanti o fronteggianti.
Nel caso di edifici ricadenti in zone vincolate paesaggisticamente l’ammissibilità delle altezze massime sopraccitate dovrà comunque rispettare eventuali riduzioni o limitazioni poste dai vincoli stessi.
5. Per tutti gli interventi edilizi non ricadenti in zona C e fatte salve le disposizioni relative a pergole e gazebi realizzati in attivitą edilizia libera, sono prescritte le seguenti distanze minime: DF) tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti di cui almeno una finestrata: ml. 10; DC) dai confini di zona e di proprietą: minimo ml. 5.
Per gl’interventi sul patrimonio edilizio esistente, gli aggetti e gli sbalzi realizzabili nel rispetto del parametro sopra descritto, dovranno comunque garantire un distacco di metri 3.00 dal confine di proprietà.
Nel caso di edifici costruiti in aderenza gli aggetti e gli sbalzi, per ciò che concerne il distacco laterale, dovranno essere realizzati nel rispetto delle norme del Codice Civile.
Ai fini del rispetto della distanza dai confini di zona, per interventi ricadenti all’interno di Concessioni Convenzionate, Piani Attuativi e Piani Particolareggiati, si intende il perimetro esterno delle aree così come individuate nelle Tavole Usi del Suolo e Modalità d’Intervento. E’ ammessa la costruzione in aderenza nel caso di costruzione con termine a confine o nel caso di presentazioni di progetto unitario comprendente più lotti.
Nei casi di edifici esistenti a confine è ammessa la costruzione in aderenza purché non sia superata la profondità dell’edificio contermine.
6. Soppresso.