Nelle Tavv. “Usi del suolo e modalità di intervento” compaiono le indicazioni di allineamento. In ciascuno di questi casi l’edificazione dovrà obbligatoriamente costituire un allineamento, salvo quanto prescritto all’ art. 2.1.1.3 .
1. L’allineamento rappresenta il riferimento per la linea di proiezione in pianta della facciata di uno o più edifici; rispetto ad esso sono possibili arretramenti parziali.