1. Quando nell’ambito delle presenti Norme è riportato il termine superficie netta (Sn) lo stesso dovrà intendersi sostituito con superficie lorda (SL), con le seguenti precisazioni:
•se sono indicate quantità di superficie netta, espresse in mq, riferite a superfici minime o massime, il valore numerico dovrà essere moltiplicato per 1,17 in caso di edifici a destinazione residenziale o terziaria (escluse le medie e grandi strutture) oppure per 1,04 in caso di edifici a destinazione produttiva e commerciale (medie e grandi strutture di vendita).
Nell’ambito dei limiti massimi di superficie realizzabile restano validi gli incrementi di superficie lorda in funzione dell’applicazione degli “incentivi per la qualità” di cui all’art. 4.1.1.3.
•se sono indicate quantità di superficie netta espresse come valore numerico percentuale dovranno essere mantenute nella stessa quantità.
2. Quando nell’ambito delle presenti Norme è riportato il termine superficie accessoria (Sa) lo stesso dovrà intendersi sostituito con superficie accessoria SA.
Eventuali quantità di superficie accessoria indicate dovranno mantenere lo stesso valore numerico.
Valgono comunque, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli artt. 2.2.3.7 e 2.2.3.8, anche nel caso di recupero di edifici esistenti.
3. Per le tabelle di cui all’Allegato A delle presenti Norme vale quanto previsto agli articoli 2.2.3.7 e 2.2.3.8 per i parametri Ef, Rc, numero massimo di piani, mentre quando è indicata l’“altezza massima dell’edificio” viene assunto quale parametro l’“altezza dell’edificio” così come definita al punto 28 degli Allegati A dell’Intesa 20/10/2016 e della L.R. n. 8/2018, stabilendo che le altezze massime indicate:
•siano incrementate delle altezze necessarie alla realizzazione dei vani scala, dei fine corsa, degli ascensori, delle attrezzature, delle canne fumarie e dei volumi tecnici qualora emergenti dalla copertura;
•siano ridotte, nel caso di copertura a falde inclinate con pendenza superiore al 35%, della differenza di altezza che intercorre tra il punto di intersezione del muro perimetrale con l’intradosso del solaio di copertura e la linea di colmo;
•siano incrementate delle altezze necessarie alla realizzazione di abbaini in copertura, purché arretrati di almeno 0,80 mt dal filo del muro esterno e di altezza lorda non superiore a 0,80 mt fuori falda.
4. Nella conversione da Sn a SL in caso di edifici che comprendano diverse destinazioni d’uso verrà assunto un coefficiente unico per tutto il fabbricato, facendo riferimento alla destinazione d’uso prevalente in termini di superficie.