Art:2.3.3.2-Urbanistica partecipata



Per la realizzazione di interventi di particolare importanza potranno essere stipulate specifiche convenzioni tra l’Amministrazione Comunale e gli attuatori delle previsioni urbanistiche, con particolare riferimento agl’interventi che prevedono nuove costruzioni ovvero il recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente.
1. Città antica (zone A): l’obiettivo principale delle convenzioni è mantenere nella città antica la popolazione residente e soprattutto alcuni suoi gruppi particolari (anziani e famiglie di recente formazione); gli interventi che l’amministrazione potrà convenzionare sono quelli che interessano una superficie netta di almeno 1200 mq (Sn) e comunque tutti quelli ricadenti in piani di recupero. La convenzione riguarderà, in questo caso, la parte residenziale dell’intervento, esclusa quella occupata dai proprietari e dai loro parenti del piano terra se destinato ad altri usi.
2. Resto del territorio: l’obiettivo principale è la costruzione od il recupero e riqualificazione di aree destinate dal Piano a residenza con caratteristiche tali da corrispondere alle esigenze di gruppi particolari di popolazione (edilizia economica e popolare o residenze protette, per anziani, per famiglie di recente formazione, portatori di handicap...). Gli interventi per i quali può essere richiesta dall’Amministrazione Comunale la convenzione sono quelli soggetti a Progetto norma e/o a piani attuativi o concessioni convenzionate di entità superiore ai 5000 mq. di Sn e comunque tutti quelli ricadenti nei piani di recupero.
3. In tutto il territorio comunale per le aree destinate a servizi sportivi o altre attrezzature d’uso pubblico, la stipula fra amministrazione comunale e i proprietari di una specifica convenzione che fissi le modalità di realizzazione, la durata e le modalità di gestione dei servizi e delle attrezzature può sostituire l’esecuzione diretta da parte dell’Amministrazione Comunale. I volumi degli impianti sportivi coperti non saranno in questo caso soggetti al pagamento degli oneri di urbanizzazione.
4. Nei progetti di parchi le aree interessate da percorsi di uso pubblico non saranno espropriate qualora il proprietario accetti con specifica convenzione la servitù di pubblico transito ciclo-pedonale.
5. Nel caso di attrezzature per servizi religiosi, la convenzione, che può essere stipulata solo con l’ente istituzionalmente competente per lo stesso servizio, è destinata a sancire soltanto l’obbligo di detto ente proprietario a mantenere la destinazione dell’area e delle attrezzature da realizzare a servizi religiosi articolati come previsto dalla legge.