Art:2.3.3.3-Procedure per gli interventi



1. Fatto salvo quanto previsto dall’ordinamento vigente per ciascun tipo di intervento, fatta eccezione di quelli di ordinaria e straordinaria manutenzione e di quelli che non hanno correlazione con le aree esterne pertinenziali, i progetti di recupero dei fabbricati esistenti dovranno comprendere le sistemazioni degli spazi aperti, possibilmente nel rispetto delle percentuali di impermeabilizzazione eventualmente prescritte per i subsistemi e secondo l’eventuali indicazioni contenute nelle tavole “Usi del suolo e modalità d’intervento”.
2. Nel caso in cui per uno stesso edificio od una stessa area, siano prescritti, nelle Tavv. “Usi del suolo e modalità di intervento”, più interventi, con obbligo di concessione convenzionata, il convenzionamento non sarà riferito agli interventi di conservazione e recupero (re, rc, rv, ri) già individuati.
3. Gli edifici e gli impianti esistenti e confermati dal piano come servizi e attrezzature pubblici o d’uso pubblico sono mantenuti nella loro destinazione. L’amministrazione per la riqualificazione degli edifici e degl’impianti esistenti pubblici o di uso pubblico (perchè non aventi fini di lucro) qualora non sia già indicato dal piano, potrà concedere incrementi della superficie netta (Sn) esistente alla data di adozione del piano sino ad massimo del 20%, anche in deroga al progetto di suolo, valutando eventualmente l’opportunità di richiedere specifiche convenzioni che disciplinino l’utilizzazione delle strutture stesse.
4. Negli interventi di nuova edificazione/nuovo impianto, di demolizione con ricostruzione o di recupero sottoposti a piano attuativo o a concessione convenzionata dovranno essere previsti spazi per la realizzazione delle isole ecologiche, in conformità alle prescrizioni dell’art. 3.2.2.13 ed alla suddivisione del territorio comunale in bacini di raccolta dei rifiuti, ad opera dell’ente gestore.
5. E’ consentito poter ampliare edifici esistenti ubicati in aree pubbliche, anche in deroga al progetto di suolo, destinati a pubblici esercizi o esercizi di vicinato, esclusivamente per la realizzazione di servizi igienici accessibili da persone portatrici di handicap, a condizione che gli stessi siano utilizzabili anche direttamente dall’esterno.