Art:2.3.3.4-Criteri generali relativi agli standards



1. Le disposizioni del presente articolo non riguardano la realizzazione e attivazioni di attività commerciali di cui al successivo art. 2.3.3.5 per le quali valgono le norme della Legge Regionale n. 10 novembre 2009 n. 27 “Testo Unico in materia di commercio”, del successivo Regolamento Regionale n. 1 del 02 marzo 2015 concernente la “Disciplina delle attività di commercio in sede fissa”, e delle prescrizioni riportate nel successivo Articolo 2.3.3.5.
2. In tutti gli interventi, esclusi quelli ricadenti nei sub-sistemi R1, L1 e L4 della zona omogenea A, di nuova edificazione, di ampliamento, nonché negli interventi convenzionati e nell’attuazione di piani urbanistici preventivi (CC e PA) d’iniziativa pubblica o privata, dovranno essere verificati e rispettati anche i rapporti minimi di parcheggio, pubblici o privati di uso pubblico, sotto elencati, con le precisazioni di cui al comma 7 dell’art. 2.2.3.7 e al comma 4 dell’art. 2.2.3.8:
mq. 15 di parcheggi ogni 100 mq. di superficie netta per: • attività industriali ed artigianali (I), attività industriali e allevamenti zootecnici in zona agricola (A), laboratori artigianali all’interno delle aree urbane (Tc);
mq. 30 di parcheggi ogni 100 mq. di superficie netta per:
• residenze (R) e residenze degli imprenditori agricoli (A);
• uffici, uffici privati senza concorso di pubblico collocati all’interno di edifici monofunzionali di una unica azienda, studi professionali, medici ed odontoiatrici, ambulatori e poliambulatori (Tu);
• servizi tecnici e amministrativi (St);
mq. 50 di parcheggi ogni 100 mq. di superficie netta per:
• alberghi, villaggi-albergo, motels, meublés o garnis, centri benessere, hotel, residenze turistico alberghiere, ostelli, country houses (Tr) e campeggi (Trc);
• pubblici esercizi, palestre, sale giochi, circoli privati e attività similari (Tc) e (Tr);
• banche, agenzie bancarie (Tu);
• servizi di assistenza sociale e sanitaria (Sa)
• servizi sociali e ricreativi (Sr);
• servizi di istruzione di base (Sb), servizi di istruzione superiore (Si), scuole di formazione professionale (Sf), università e servizi universitari (Su);
• servizi ospedalieri e sanitari (Sh);
• servizi per la cultura il culto e lo spettacolo (musei, teatri, auditori, chiese, canoniche, conventi, oratori, ecc.) (Sd);
• servizi sportivi (Ss);
mq. 5 di parcheggi ogni 100 mq di superficie fondiaria per: • campi sportivi (Ps);
mq. 200 di parcheggi ogni 100 mq. di superficie netta per: • sale da ballo (Tr) e (Tc), cinema e sale da spettacolo (Sd);
3. I parametri di parcheggio in tutti gli interventi compresi nei piani urbanistici preventivi sono comprensivi delle quote prescritte dagli standard ministeriali e l’eventuale integrazione, in funzione degl’usi previsti, dovrà essere ricavata all’interno della superficie fondiaria.
4. Nel caso di interventi comportanti la nuova costruzione di strutture turistico ricettive articolati in conformità alla legislazione vigente, i parametri di parcheggio indicati al precedente punto 2., sono comprensivi anche della quota afferente lo standard di parcheggio privato, computato nella misura minima richiesta dalla Legge 122/89, da determinarsi con i criteri riportati al successivo punto 12.
5. Nel caso di interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente comportanti cambi di destinazione d’uso, con o senza opere, dovranno essere verificati e rispettati i rapporti minimi definiti al punto 2., con esclusione di quelli che interessano immobili ricadenti all’interno della zona omogenea A sub-sistemi R1, L1 e L4 o che prevedono decrementi di standard urbanistico a parcheggio. Sono esentati, dall’obbligo del rispetto dei parametri minimi di parcheggio, gl’interventi che interessano gl’immobili pubblici quando sono finalizzati alla creazione di servizi e attrezzature (S).
6. Caratteristiche e ubicazione dei parcheggi:
• i parametri relativi al dimensionamento dei parcheggi pubblici o privati d’uso pubblico, in termini di superficie (mq), dovranno essere soddisfatti come numero funzionale di posti auto, determinato convenzionalmente dal parametro di mq. 25 per ogni stallo con arrotondamento all’intero più vicino e, in ogni caso, con non meno di un posto macchina accessibile anche a persone portatrici di handicap. Nella realizzazione dei nuovi insediamenti produttivi e terziari, una parte dei posti auto dovrà altresì essere adibita al parcamento di cicli, motocicli;
• la dimensione minima del posto auto dovrà essere di 2,50 m x 5,00 m se disposto a pettine o a spina e di 2,20 m. x 5,50 m se disposto in linea;
• i parcheggi risultanti dall’applicazione dei parametri previsti al punto 2 dovranno essere reperiti all’interno dell’area d’intervento o in aree diverse purché accessibili e ubicate a distanza non superiori a ml. 300 dall’area oggetto d’intervento. Nel caso di utilizzo di aree esterne all’intervento le stesse dovranno essere compatibili con le destinazioni di P.R.G., non ricadere all’interno della zona omogenea “A” e dovranno essere assoggettate a vincolo di uso pubblico trascritto nel Pubblico Registro dei Beni Immobiliari;
• le aree destinate a parcheggio per gli interventi residenziali dovranno essere sempre accessibili e, ove possibile, dovranno essere esterne alle recinzioni e ubicate sul fronte delle strade pubbliche, mentre quelle relative agli altri usi potranno essere ricavate anche in vani interrati ovvero con strutture di tipo meccanizzate;
• le aree destinate a parcheggio per gli interventi non residenziali potranno pertanto essere delimitate e regolamentate nell’uso purché ne sia garantito l’utilizzo durante gli orari di funzionamento degli insediamenti;
• nel caso di nuove costruzioni, le aree destinate a parcheggio in cui sono previsti più di dieci stalli, dovranno essere alberati con essenze arboree autoctone.
7. Monetizzazione standard parcheggi privati e privati di uso pubblico:
• nei casi d’interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente alla data del 31 dicembre 2003 (data di approvazione del P.R.G. 2000 ), nell’impossibilità di dimostrare la dotazione necessaria delle quantità di parcheggi da destinare all’uso pubblico per mancanza di aree disponibili, sarà possibile monetizzare lo standard a parcheggio richiesto al punto 2;
• nel caso di nuove costruzioni, sarà possibile monetizzare lo standard a parcheggio da destinare all’uso pubblico, quando la particolare conformazione del lotto fondiario di fatto impedisce la possibilità di poter individuare gli stalli di sosta sul fronte strada (lotto intercluso, fronte strada di limitate dimensioni, lotto fondiario separato dalla strada da un marciapiede pubblico ecc.);
• nel caso di frazionamento di appartamenti esistenti ricadenti in Zona A sub sistemi R1, R2 e L1 nell’impossibilità di dimostrare la dotazione necessaria delle quantità di parcheggi privati richiesti dagli articoli 3.3.2.3, 3.3.2.4 e 3.3.2.6 si potrà fare ricorso alla loro monetizzazione;
• nel caso di ampliamento o sopraelevazioni di edifici esistenti è possibile monetizzare lo standard di parcheggio privato (Legge 122/89), in modo proporzionale, in relazione alla effettiva volumetria realizzata.
• nel caso di interventi su immobili, per i quali sono già stati in precedenza monetizzati gli standard a parcheggio da destinare all’uso pubblico, la monetizzazione andrà corrisposta solo sull’eventuale incremento del medesimo standard.
8. La determinazione del valore di un posto macchina di uso pubblico è definito dal regolamento approvato dall’Amministrazione Comunale specificando che detto valore viene assunto anche per determinare il valore di un posto auto privato;
9. I proventi, introitati dall’Amministrazione Comunale nei casi di monetizzazione dello standard a parcheggio, dovranno essere esclusivamente destinati alla acquisizione e/o realizzazione delle aree specificatamente destinate nelle Tavv. “Usi del suolo e modalità d’intervento” a parcheggi pubblici.
10. Per le attività che presentano un uso sfalsato nel tempo è ammessa, in sede di approvazione dei Piani urbanistici preventivi, la riduzione degli standard di parcheggio.
11. Le aree a standard previste nelle Tavv. “Usi del suolo e modalità d’intervento” non possono essere monetizzate.
12. E’ ammessa la realizzazione di parcheggi interrati in tutte le aree pubbliche con strutture di tipo meccanizzate previa stipula di convenzione.
13. Le quantità di parcheggi e di aree verdi eccedenti lo standard richiesto dalla legislazione vigente, previste all’interno dei PA o CC (standard prestazionale), possono non essere cedute alla Amministrazione Pubblica qualora non ne sia riconosciuta l’esigenza.
14. I parcheggi e le autorimesse di competenza dei singoli edifici sono necessari a soddisfare le esigenze di parcheggio privato (Legge 122/89) e gli stessi sono sempre aggiuntivi rispetto a quelli prescritti al punto 2 con la sola eccezione di quanto previsto per le strutture turistico ricettive. Per la determinazione delle superfici da destinare a parcheggio privato il parametro di passaggio tra la Superficie Lorda (SL), computata al netto delle aggiunte possibili ai sensi del comma 4 dell’art. 2.2.3.7, e il Volume è stabilito in m. 3.00 per le tipologie residenziali e m. 4.50 per le altre tipologie, fermo restando il computo rapportato con le effettive volumetrie se di entità inferiore.
15. Nel caso di Concessioni Convenzionate sarà possibile soddisfare lo standard di parcheggio privato di uso pubblico richiesto per le superfici residenziali utilizzando a tale scopo, anche in deroga al progetto di suolo, le aree pubbliche previste nel comparto edificatorio senza che ciò comporti variante urbanistica.