1 - Negozi.
Le unità immobiliari con destinazione negozio, senza dover procedere al cambio di destinazione, possono essere utilizzate oltre che per attività classificate come esercizi di vicinato, vendite per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione, anche per commercio all’ingrosso, autonoleggi, agenzie viaggi, agenzie di intermediazioni bancarie, assicurazioni, centri di aggregazione, pubblici esercizi, sale giochi, palestre, circoli privati e attività similari (escluse le banche e le agenzie bancarie considerata la loro peculiarità) nonché per attività artigianali, di produzione e di servizio, complementari e compatibili con il tessuto urbano in cui sono localizzate purché siano utilizzate tecnologie e macchinari che producono rumori, odori, vapori e fumi rientranti nei parametri prescritti dalle leggi e regolamenti in vigore.
2 - Uffici.
Le unità immobiliari con destinazione ufficio, senza dover procedere al cambio di destinazione, possono essere utilizzate oltre che per attività classificate di tipo terziario, quali uffici privati, studi professionali, studi medici ed odontoiatrici, poliambulatori, anche per sedi di società di vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione ( escluse le banche e le agenzie bancarie considerata la loro peculiarità), nonché per autonoleggi, agenzie viaggi, scuole private, attività di tipo artigianale, di servizio alla persona e di servizio alle attività produttive.
3 - Laboratori artigianali.
Le unità immobiliari con destinazione laboratorio artigianale, possono essere utilizzate per tutte quelle attività artigianali di servizio e di produzione, compatibili con il tessuto urbano in cui ricadono purché siano utilizzate tecnologie e macchinari che producono rumori, odori vapori e fumi rientranti nei parametri prescritti dalle leggi e regolamenti in vigore.
4 - Residenze.
All’interno degli appartamenti di civile abitazione possono essere autorizzate, attività artigianali che non necessitano di autorizzazione sanitaria che non comportano odori, fumi ,vapori e rumori molesti nonché le attività classificate dagli art.18 e 21 del D.lgs 114/98 come forme speciali di vendita a condizione comunque che l’uso prevalente dei vani resti ad uso abitativo (sono vietati i depositi) e che le attività siano svolte esclusivamente da chi è residente (è escluso l’impiego di dipendenti).