Art:3.1.3.2-Costruzioni interrate



1. Per tutte le costruzioni interrate previste nelle zone di fondovalle, in particolare nelle aree dei depositi di spiaggia, nelle aree di pertinenza fluviale, nelle aree potenzialmente allagabili, nelle aree di terrazzo fluviale di IV ordine, nelle aree di terrazzo fluviale di III ordine e nelle aree di conoide alluvionale, così come perimetrate nella carta geomorfologica (Art. 2.1.1.1 tav. f.3.4 La geomorfologia), dovrà essere verificata la profondità del livello di falda e valutata la sua escursione stagionale in relazione alla profondità di posa delle fondazioni.
2. Al fine di evitare l’interferenza negativa sulla dinamica delle acque di falda il piano di calpestio dei locali interrati dovrà rimanere preferibilmente al di sopra del livello massimo di risalita della falda.
3. Nelle aree dove non sia possibile fondare al di sopra del livello massimo della falda, nuove costruzioni interrate potranno essere realizzate a condizione che i locali interrati siano resi stagni e non sia prevista la messa in opera di apparecchiature permanenti per la depressione della tavola d’acqua.
4. Nel caso che le costruzioni interrate siano costituite da locali sotterranei superiori a un piano la loro realizzazione è subordinata alla verifica che, gli stessi, non interferiscono sulla circolazione delle acque sotterranee causando sbarramenti e conseguente innalzamento del livello freatico e/o piezometrico.
5. La messa in opera di impianti di depressione permanenti della tavola d’acqua è consentita esclusivamente per la salvaguardia e la messa in sicurezza di edifici esistenti.