Art:3.1.3.3-Reti tecnologiche sotterranee



1. La messa in opera degli impianti tecnologici dovrà preferibilmente evitare la variazione e l’alterazione del reticolo di deflusso delle acque superficiali. Qualora l’intervento ne preveda la modifica del percorso dovrà esserne indicato il nuovo andamento garantendo che non comporti concentrazioni e ristagni di acque nelle aree di intervento e in quelle limitrofe.
2. La profondità, rispetto al piano di campagna, alla quale installare gli impianti tecnologici dovrà essere tale da non compromettere la crescita e lo sviluppo degli apparati radicali e non ostacolare le operazioni di aratura e di irrigazione delle zone agricole.