1. Gli inerti di cui alla legge regionale n.71/97, art.3, comma 1, lettere a) e b), derivanti da interventi di iniziativa privata di modifi ca del suolo o del sottosuolo, conformi alle disposizioni in meteria urbanistica, di tutela del suolo e dell’ambiente, diversi dalle attività estrattive, fermo restando il divieto di commercializzazione di cui al comma 2 del sopra richiamato art, della legge regionale, possono essere utilizzati per sistemazioni della propria abitazione ivi situata o per opere di risistemazione e
miglioramento del fondo stesso. Le eventuali eccedenze inutilizzate dovranno essere smaltite in discarica o in aree idonee, indicate in un apposito elenco dall’Amministrazione Provinciale. Tali aree saranno reperite tra quelle messe a disposizione dalla stessa Amministrazione Provinciale o da altra amministrazione pubblica anche tra quelle utilizzate ai fi ni di protezione civile, in carenza, potranno essere messe a dispozione anche idonee aree private, appositamente convenzionate, scelte tra quelle che hanno ottenuto l’autorizzazione per lo stoccaggio ed il recupero delle macerie edili. Il materiale inerte conferito, potrà essere utilizzato dalla pubblica amministrazione per opere od interventi di interesse pubblico.
2. Le amministrazioni comunali, nei propri atti autorizzativi, per lavori diversi dalle attività estrattive, dovranno disporre e prescrivere lo smaltimento dei materiali di cui alla legge regionale n.71/97, art.3, comma 1, lettera a) e b) eccedenti, secondo le modalità di cui comma precedente.