Art:3.1.4.1-Fasce di rispetto dei corsi d’acqua



1. Su ambedue le sponde di tutti i corsi d’acqua classificati con il numero d’ordine compreso da 1 a >5 e cioè tutti i corsi d’acqua, ad esclusione delle “acque basse”, indicati nella tavola dell’idrografia superficiale (ART.2.1.1.1 tav. f.3.6.), ferme restando le disposizioni normative vigenti introdotte dall’art.29 del PPAR e delle leggi che disciplinano le acque demaniali, è istituita una fascia di rispetto di larghezza minima pari a 10 m a partire dal piede dell’argine per i corsi d’acqua incanalati e a partire dal ciglio di sponda per i corsi d’acqua non arginati. Questa fascia oltre a garantire la conservazione delle funzioni biologiche caratteristiche dell’ambito ripariale servirà a garantire la piena efficienza delle sponde e la funzionalità delle opere idrauliche e facilitare le operazioni di manutenzione delle stesse.
2. Nelle fasce di rispetto, ferme restando le disposizioni normative vigenti, saranno applicate le seguenti disposizioni:
a. è vietato qualsiasi tipo di edificazione; saranno consentiti solamente interventi di sistemazione a verde, con percorsi pedonali e ciclabili, ma senza attrezzature fisse;
b. è vietato ogni tipo di impianto tecnologico salvo le opere attinenti alla corretta regimazione dei corsi d’acqua, alla regolazione del deflusso di magra e di piena, alle derivazioni e alle captazioni per approvvigionamento idrico e per il trattamento delle acque reflue nonché per le opere necessarie all’attraversamento viario e all’organizzazione di percorsi pedonali e ciclabili e funzionali alle pratiche agricole meccanizzate;
c. sono vietati i movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e stabilmente il profilo del terreno con la sola eccezione di quelli connessi ai progetti di recupero ambientale, di bonifica e di messa in sicurezza dal rischio idraulico.