Art:3.1.6.11-Filari e alberature isolate in ambito urbano



1. I filari urbani esistenti dovranno essere conservati e mantenuti fino al termine del turno, a meno che non sopravvengano fitopatologie tali da escludere esiti favorevoli delle cure fitosanitarie. Sono vietate le potature “tipo capitozzatura” o che comunque stravolgano il normale portamento delle specie arboree. Se si rende necessario l’abbattimento di una pianta per motivi di pubblica sicurezza o per malattia, dovrà essere garantita l’integrità del filare mediante sostituzione con un nuovo esemplare della stessa specie di dimensioni pari ad un terzo di quelle della pianta abbattuta. In caso di sostituzione completa di un filare esistente, per malattia o per fine turno, potrà essere impiantato un nuovo filare della stessa specie, ovvero di una specie diversa, scelta tra quelle presenti nel catalogo dello spazio verde urbano (Art.3.2.1.2 ).
2. Per le alberature protette, è fissato un ambito minimo di tutela di superficie circolare in funzione del diametro del tronco:
- diametro tronco fino a 30 cm., raggio pari a 2,50 ml.;
- diametro tronco fino a 60 cm., raggio pari a 3,50 ml.;
- diametro tronco oltre 60 cm., raggio pari a 5,00 ml..
Per gli esemplari in filare l’ambito di tutela annesso comprende tutta la superficie del filare incluse le eventuali soluzioni di continuità dovute alla mancanza di piante e si estende per una fascia pari alle quantità sopra indicate in funzione del diametro dei tronchi.
Eventuali riduzioni degl’ambiti minimi sopra individuati potranno essere ammesse previa acquisizione del nulla osta del Corpo Forestale dello Stato, al fine di valutare la salvaguardia dell’apparato radicale delle alberature esistenti.