Art:3.1.6.2-Boschi



1. Sono boschi le aree a copertura vegetazionale così come definite dalla legislazione nazionale e regionale vigente in materia. Nel territorio di Pesaro esse sono formazioni forestali dominate da querce caducifoglie con presenza di specie sempreverdi mediterranee, boschi misti di latifoglie e conifere, boschi di conifere, rimboschimenti.
2. Ai sensi della normativa vigente, i boschi sono sottoposti a tutela integrale. Nelle aree boscate sono ammesse le normali pratiche selvicolturali che dovranno essere improntate a criteri naturalistici, salvaguardando le specie vegetali arboree ed arbustive autoctone che tendono a rinnovarsi spontaneamente anche all’interno dei rimboschimenti ed evitando di ostacolare la sosta e la presenza delle specie faunistiche autoctone. Nei boschi d’alto fusto sarà evitato il taglio a raso e favorito lo sviluppo delle specie spontanee. Saranno inoltre promosse iniziative per la conversione ad alto fusto del ceduo trentennale. Nelle aree rimboschite da più di 10 anni e nei boschi di caducifoglie rinfoltiti con le conifere da più di 10 anni saranno favoriti interventi di diradamento e spalcatura delle conifere, allo scopo di favorire lo sviluppo della vegetazione forestale autoctona.
E’ prescritto il mantenimento dei sentieri esistenti e dei viali parafuoco mentre sono consentiti il recupero e la sistemazione dei sentieri antichi e delle strade esistenti nel rispetto delle dimensioni originarie, previa richiesta di autorizzazione da inoltrare agli organismi competenti e la realizzazione, previa valutazione di inserimento paesistico, di specchi d’acqua con finalità antincendio.
Per il taglio e l’utilizzazione dei boschi si fa riferimento al vigente regolamento di Polizia Forestale .
3. Ai fini delle disposizioni del P.P.A.R. così come recepite nel presente PRG in attuazione di quanto disposto dall’articolo 2 comma 1 lettera e), della Legge Regionale n. 6/2005 ultimo periodo, indipendentemente dalle eventuali individuazioni cartografiche contenute nelle Tavole e.4.2 a/b “Ambiti definitivi di tutela - sottosistema botanico-vegetazionale (scala 1:10000)” non costituiscono bosco: i parchi urbani, i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i castagneti da frutto in attualità di coltura, gl’impianti di frutticultura e di arboricoltura da legno, le tartufaie coltivate, i vivai e gli orti botanici.