Art:3.2.2.10-Percorsi ciclabili



La larghezza delle piste ciclabili non deve essere inferiore a 1,50 ml se a senso unico, a 2,50 ml se a doppio senso. Le canalette di scolo, se previste, devono essere larghe 0,40 ml. Le pendenze ammissibili non devono superare il 3% e solo per tratti molto brevi arrivare ad un massimo dell’8%. Al fine di favorire la raccolta delle acque meteoriche le piste devono avere una pendenza laterale del 2%.
Ogni tipo di pista ciclabile dovrà essere delimitata da cordoli od altro accorgimento tecnico che ne limiti l’uso alle sole biciclette
Sono ammessi i percorsi ciclabili sulla testa delle arginature fluviali previa verifica dell’esistenza di una sezione utile pari a 4 m.. In caso di sezione utile inferiore dovranno essere previsti appositi elementi di protezione.