Art. 3.2.3.10: Verde a bosco (Vb)



1. Per verde a bosco, ai sensi dell’art. 2 della L.R. n. 6/2005 e s.m.i., si intende un terreno coperto da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale ed in qualsiasi stadio di sviluppo, con un’estensione non inferiore ai 2.000 metri quadrati, una larghezza media non inferiore a 20 metri ed una copertura, intesa come area di incidenza delle chiome, non inferiore al 20 per cento, con misurazioni effettuate dalla base esterna dei fusti. Sono compresi tra i boschi le tartufaie controllate e la macchia mediterranea aventi le predette caratteristiche. Non costituiscono bosco i parchi urbani, i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i castagneti da frutto in attualità di coltura, gli impianti di frutticoltura e di arboricoltura da legno, le tartufaie coltivate, i vivai e gli orti botanici.

2. Nelle aree destinate a bosco dovrà essere previsto il progetto di suolo “massa boschiva”, di cui all’art. 3.2.2.6.; valgono inoltre le prescrizioni di cui all’art. 3.1.6.2.

3. Sono consentiti percorsi permeabili o semipermeabili nel limite massimo del 10% dell’estensione della superficie del bosco. La viabilità forestale dovrà avere un fondo prevalentemente non asfaltato sulla quale è vietato il transito ordinario ed è funzionale a garantire il governo del territorio, la tutela, la gestione e la valorizzazione ambientale, economica, e paesaggistica del patrimonio forestale.

4. Potranno essere realizzate strutture per ospitare attività complementari quali: attività didattiche e di informazione, uffici di segreteria e di associazione, pubblici esercizi; queste potranno occupare una percentuale massima pari a 1% della superficie complessiva dell’impianto, con un massimo di 25 mq di superficie coperta, per una superficie in concessione non superiore a 55 mq. L’altezza massima, ove non sia diversamente specificato, non deve superare 3,50 ml. La realizzazione delle strutture per ospitare attività complementari potrà avvenire anche in deroga al progetto di suolo. Tali strutture, da consentire se necessarie alla sicurezza, funzionalità e migliore fruizione degli spazi, dovranno avere posizione ed accessibilità tali da non richiedere la realizzazione di nuovi tratti stradali e da risultare compatibili con il contesto ambientale e dovranno essere realizzate secondo i criteri della bio-architettura (sia riguardo la localizzazione che ai materiali da costruzione). Sono vietati materiali plastici per eventuali gazebi e tettoie. A tali fini potranno anche essere recuperate le eventuali costruzioni agricole. Le strutture non potranno essere realizzate in aree a rischio di esondazione individuate dal PAI.

5. Le aree con destinazione Vb sono sottoposte a tutela integrale ai sensi dell’art. 34 delle NTA del PPAR, così come previsto anche nell’art. 3.1.6.2, e a vincolo idrogeologico ai sensi del RDL 3267/1923.

6. La trasformazione delle aree destinate alla realizzazione di nuovi boschi dovrà avvenire tramite la redazione di una specifica progettazione di dettaglio avente le seguenti caratteristiche: a) Il progetto di imboschimento dovrà essere effettuato esclusivamente con specie arboree di alto fusto autoctone (aventi le caratteristiche dimensionali definite al comma 1, lett. a), dell’articolo 2 della L.R. n. 6/2005) o di provenienza locale adatte alla stazione fitoclimatica nel rispetto del comma 1 dell’art. 23 della L.R. n. 6/2005 e comunque non invasive, la cui messa a dimora sarà vincolata al rispetto delle distanze previste dal Codice della Strada, dal Codice Civile, e dalle norme sul rispetto delle distanze da mantenere in presenza di elettrodotti, metanodotti e altre infrastrutture; b) Le aree, su cui dovranno essere effettuati gli imboschimenti, dovranno essere progettate tenendo conto del loro specifico contesto; c) In fase progettuale dovrà essere verificata l’effettiva rispondenza degli interventi di imboschimento, finalizzata alla creazione di nuovi boschi, così come dimensionalmente definiti all’art. 2, comma 1, lett. e) della L.R. Marche n. 6/2005 e s.m.i. Non potranno essere conteggiate come nuovi boschi le aree già boscate eventualmente già ricomprese all’interno delle aree identificate dalla presente variante; d) Oltre ad individuare la disposizione delle alberature, il progetto, dovrà contenere la localizzazione delle aree in cui potranno essere concentrate le eventuali volumetrie e le relative superfici coperte ammissibili e gli eventuali percorsi viabilistici forestali (piste, piazzole, ecc. aventi caratteristiche permanente o transitorio); e) Dovrà essere elaborato un apposito piano di monitoraggio quinquennale che preveda le risorse necessarie da destinare all’attivazione di una garanzia di attecchimento delle essenze arboree di nuovo impianto e alle necessarie cure colturali finalizzate al loro mantenimento. Successivamente, gli oneri relativi alla cura ed alla gestione dei nuovi boschi saranno a carico del Comune.