Per le strade di nuovo impianto (Capo 4.2.3, Sistema della mobilità) devono essere osservate le dimensioni relative a ciascuno degli elementi costitutivi; in caso di ristrutturazione le dimensioni esistenti devono essere ricalibrate. In particolare si deve operare il restringimento, con allargamento dei marciapiedi, delle carreggiate alle dimensioni minime consentite dal tipo di traffico previsto. La strada si compone: di carreggiate, spartitraffico, banchine, marciapiedi, piste ciclabili; di fasce di connessione verdi con alberature isolate, filari, siepi e barriere, di spazi pedonali, di bande polivalenti, corsie di servizio e di spazi per la manovra e l’inversione di marcia; in tali aree è ammessa la realizzazione di parcheggi interrati anche di tipo meccanizzato. L’illuminazione deve rispondere ai criteri stabiliti nello schema di piano dell’illuminazione cittadina.
Fino alla classificazione delle strade ai sensi del Nuovo Codice della Strada, lungo le strade comunali, al di fuori delle aree urbanizzate, non potranno essere aperti nuovi passi carrai per l’accesso ad appoderamenti con superficie inferiore a 2 Ha. che risultano da frazionamenti effettuati successivamente alla data di approvazione del precedente P.R.G. (04 aprile 1990).
Tale prescrizione dovrà comunque essere rispettata successivamente alla classificazione sopra richiamata per le strade che saranno classificate di tipo “F”.