Art:3.3.1.1-Divieti per gli interventi su edifici e spazi aperti. Prescrizioni per edifici in muratura.



1. Gli interventi di conservazione, modificazione e trasformazione della città e del territorio riguardano edifici e spazi aperti. La loro realizzazione, in funzione dei lavori che comportano, saranno subordinati a provvedimenti e a procedure previste dalla legislazione vigente.
2. Negli interventi sugli edifici esistenti è sempre vietata la modifica parziale ai fronti prospettanti su strade e piazze pubbliche di fabbricati aventi caratteristiche unitarie.
Per i fabbricati ricadenti all’interno delle zone omogenee A ed E sono vietati:
- uso di canali di gronda e pluviali in materiale diverso dal rame o dalla lamiera zincata;
- uso di vetri a specchio o riflettenti;
- sostituzione e realizzazione di serramenti o sistemi di oscuramento in alluminio anodizzato (finitura dorata o argentata) e sostituzione e realizzazione di sistemi di oscuramento in materiali plastici;
- realizzazione di doppi serramenti a filo esterno di facciata;
- realizzazione di vetrine e portoni di garage sul filo esterno di facciata;
- realizzazione di sistemi di oscuramento estranei alla tradizione (avvolgibili, tapparelle, veneziane,...).
- lasciare a vista elementi strutturali in c.a., quali cordolature o travi di bordo, architravi e telai;
- uso di rivestimenti plastici;
- uso di tinte a base di resine sintetiche, quali idropitture, pitture al quarzo,...;
- esecuzione di intonaci “falso rustico” (lacrimato, graffiato, a buccia di arancia,...);
- mantenimento di porzioni limitate con pietra faccia a vista senza una motivazione funzionale;
- alterazione o eliminazione degli elementi decorativi originari presenti in facciata;
- trasformare le coperture a falde in coperture piane.
3. Negli interventi sugli spazi aperti occorre privilegiare specie vegetali autoctone.