1. Gli interventi interessano le aree non edificate o parzialmente edificate al momento dell’adozione del Piano.
2. La realizzazione dei nuovi edifici ovvero gli ampliamenti di quelli esistenti, dovrà avvenire secondo le eventuali prescrizioni specifiche desumibili dalle Tavv. “Usi del suolo e modalità di intervento” e dovranno essere rispettati, con riferimento all’intero lotto, gli indici di edificabilità di Piano.
3. Tutte le nuove costruzioni, che rientrano nel campo di applicazione del Decreto Legislativo del 19 agosto 2005, n. 192, così come stabilito dai suoi decreti attuativi, devono conseguire per la classificazione energetica globale dell’edificio il requisito minimo stabilito quale limite di separazione tra le classi B e C (soglia di riferimento legislativo).