1. Gli interventi di manutenzione straordinaria riferiti agli edifici sono definiti dall’art. 3 del D.P.R. 06 giugno 2001 n. 380 e s.m.i. e consistono in opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare servizi igienico sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e non comportino modifiche delle destinazioni di uso.
2. Le parti dell’edificio sottoposte a rinnovamento e sostituzione debbono mantenere la loro posizione e funzione all’interno del preesistente sistema strutturale e distributivo.
Per parti strutturali si intendono quegli elementi dell’edificio aventi funzioni portanti, quali muri maestri, solai di piano e di copertura, volte e scale. I relativi interventi di manutenzione straordinaria debbono essere limitati esclusivamente alle opere necessarie ad assicurare la stabilità di tali elementi, anche attraverso la sostituzione totale degli stessi mentre non possono comportare alcuna variazione della situazione planimetrica esistente.
3. Gli interventi di manutenzione straordinaria, tra l’altro, riguardano:
- riparazione, consolidamento e rifacimento di parti degradate delle strutture di fondazione e delle strutture verticali portanti (continue e puntiformi);
- riparazione, consolidamento e rifacimento di parti degradate delle strutture orizzontali (piane e voltate), senza modifica delle quote d’imposta;
- riparazione, consolidamento e rifacimento di parti degradate di strutture di collegamento verticale (scale, rampe, ascensori, montacarichi), di porticati e logge;
- riparazione, consolidamento e rifacimento delle strutture di copertura, a falde inclinate e piane, senza modifica della inclinazione delle falde e delle quote d’imposta e di colmo;
- rifacimento del manto del tetto con materiale diverso ;
- demolizione, sostituzione o realizzazione di controsoffittature con l’utilizzo di tecnologie leggere, che garantiscano il minimo incremento di carico sulle strutture contigue;
- realizzazione o rifacimento con caratteristiche diverse di elementi di finitura esterni quali rivestimenti, intonaci , coloriture e decorazioni (basamenti, cornici, marcapiani ecc.);
- realizzazione o sostituzione con caratteristiche diverse di infissi, doppi infissi, serramenti, sistemi di oscuramento, ringhiere e inferriate;
- modifica delle sistemazioni esterne e realizzazione di pavimentazioni in corrispondenza di superfici permeabili o semipermeabili esistenti;
- realizzazione di sistemi di protezione (opere di drenaggio, scannafossi, vespai, gattaiolati, sistemi d’isolamento termico e acustico, sistemi d’impermeabilizzazione);
- realizzazione di impianti tecnologici ( elettrico, idrico, fognario, termico, di ventilazione, di tipo solare, di pompe di calore, ecc. ) e, nel caso siano previste apparecchiature esterne l’installazione dovrà essere realizzata in modo da ridurne l’impatto visivo mediante l’eventuale utilizzo di schermature costituite da strutture leggere, ovvero inserendole all’interno di elementi architettonici degl’edifici, e comunque di norma non sui fronti prospicienti le strade pubbliche;
- realizzazione di nuovi servizi igienici;
- realizzazioni o sostituzione di recinzioni;
- trasformazione di finestre in porte-finestre e viceversa;
- apertura, chiusura o modificazione di porte esterne e finestre nel caso costituiscono ripristino delle preesistenze ovvero adeguamento alle norme di sicurezza e prevenzione incendi.
- modifica del numero delle u.i. prescrivendo che il frazionamento di u.i. esistenti è subordinato alla dimostrazione della disponibilità di aree o accessori da adibire a parcheggio privato per almeno due posti auto per ogni nuova u.i. (in aggiunta a quelle esistenti) nei fabbricati appartenenti alla zona omogenea A-subsistema R2, e per almeno un posto auto per ogni nuova u.i. (in aggiunta a quelle esistenti) nei fabbricati appartenenti alla zona omogenea A-subsistema R1, L1 del centro storico di Pesaro.
4. Per quanto riguarda gli edifici industriali e artigianali, sono considerati interventi di manutenzione straordinaria tutti quelli sulle apparecchiature, servizi e impianti così come indicati nella circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 16 novembre 1977 n. 1918, non elencati tra quelli di manutenzione ordinaria, purché non compromettano le caratteristiche ambientali e paesaggistiche, non diano luogo a effetti negativi di natura igienica, non comportino aumento delle superfici lorde e delle superfici impermeabili oltre i limiti consentiti dai sistemi in cui ricadono gli opifici