1. Per restauro si intende l’intervento diretto sulla cosa volto a mantenere l’integrità materiale e ad assicurare la conservazione e la protezione dei suoi valori culturali. Negl’interventi di restauro sono ricompresi anche quelli finalizzati al miglioramento strutturale. Gli interventi di restauro riferiti agli edifici sono definiti dall’art. 3 del D.P.R. 06 giugno 2001 n. 380 e s.m.i. e consistono in un insieme sistematico di opere finalizzate a conservare il patrimonio edilizio esistente nei suoi caratteri architettonici (tipologici, formali, costruttivi e strutturali) nel rispetto dell’assetto storico e paesistico-ambientale del suo intorno, assicurandone la funzionalità e consentendone destinazioni d’uso ad esso compatibili.
2. Gli interventi sugli elementi strutturali possono comportare soltanto alterazioni non sostanziali del funzionamento statico dell’edificio e non debbono modificare la gerarchia statica e la distribuzione delle sollecitazioni se non in porzioni limitate del fabbricato mantenendo in generale le caratteristiche strutturali esistenti. Gli interventi possono prevedere l’impiego di tecniche non tradizionali, purché il ricorso ad esse sia strumentale alla conservazione del fabbricato o di una sua parte.
3. Gli interventi sugli elementi tecnici e su quelli di finitura possono comportare operazioni di pulizia e di limitato e parziale rifacimento, oltre che interventi di protezione e consolidamento; l’integrazione e la realizzazione di impianti tecnologici non devono alterare i volumi esistenti, la superficie netta, la quota degli orizzontamenti e della copertura.
4. Gli interventi di restauro dovranno comportare il ripristino delle parti alterate da superfetazioni o manomissioni totalmente estranee per tecnologie forma e materiali all’impianto architettonico ( quali costruzioni pensili, abbaini, tettoie, verande, accessori per giardini e orti) ; potranno essere recuperate e consolidate le aggiunte e modificazioni che, pur risultando alterazioni dell’impianto originario, sono per dignità di materiali e correttezza di forme, assimilate all’organismo edilizio e costituiscono documento storico della sua evoluzione nel tempo. Potranno essere ricostruite le parti crollate o demolite in presenza d’idonea documentazione ( catastale, archivistica , fotografica ecc., ) tenendo conto della regola costruttiva per quanto concerne finiture ed elementi strutturali ( ricostruzione filologica ) ovvero con la ricostruzione di edifici o parte di edifici mediante l’impiego di tecnologie non tradizionali.
5. L’inserimento di impianti tecnologici per il superamento delle barriere architettoniche dovrà avvenire con modalità volte alla salvaguardia dei caratteri tipologici, formali e costruttivi dell’edificio e delle aree di pertinenza, tutelando le parti del fabbricato o delle aree scoperte a esso connesse di maggiore rilevanza. e, di norma, senza interessare i fronti prospettanti su strade pubbliche e quelli visibili dalla pubblica via.
6. E’ ammessa la modifica e consistenza del numero delle unità immobiliari prescrivendo che nei fabbricati appartenenti alla zona A sub-sistema R1 ed L1 del centro storico di Pesaro, il frazionamento di appartamenti esistenti è subordinato alla dimostrazione della disponibilità di aree o accessori da adibire al parcheggio privato per almeno un posto auto per ogni nuovo appartamento (in aggiunta a quelli esistenti).
I nuovi parcheggi privati dovranno essere vincolati con atto notarile registrato e trascritto quali pertinenze inscindibili dalle unità immobiliari a cui sono legate.
Nell’impossibilità di dimostrare la dotazione necessaria delle quantità di parcheggi richiesti, sarà comunque possibile monetizzarli. La determinazione del valore di un posto macchina (parcheggio) è definita secondo le modalità di cui al vigente regolamento comunale.
7. E’ ammessa la realizzazione di soppalchi all’interno delle volumetrie utili esistenti alla data di adozione del nuovo P.R.G. impiegando strutture leggere che comportino un minimo incremento di carico sulle strutture contigue.
8. All’interno della zona omogenea A i nuovi appartamenti di civile abitazione che si realizzano a seguito di interventi di restauro, compresi quelli comportanti il semplice cambio di destinazione d’uso di unità immobiliari esistenti, dovranno avere una “superficie utile abitabile”, così come definita dall’art. 3 comma 1 del D.M. 10.05.1977 n. 801, afferente la superficie netta (Sn), non inferiore a 45 mq.