Art:3.3.2.6-Ristrutturazione Edilizia



1. Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono definiti dall’art. 3 del D.P.R. 06 giugno 2001 n. 380 e s.m.i. e consistono in interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti.
2. Nelle Tavv. “Usi del suolo e modalità d’intervento” sono stati specificatamente individuati gli edifici da assoggettare a ristrutturazione e a ristrutturazione vincolata, nel rispetto delle quantità di superfici utili e accessorie esistenti, fatte salve le deroghe previste per il sub-sistema V della zona omogenea E.

A) Ristrutturazione (ri)
a1. Gli interventi di ristrutturazione, riferiti agli edifici, tra l’altro riguardano:
- rifacimento, sostituzione o consolidamento delle strutture di fondazione;
- rifacimento, sostituzione o consolidamento delle strutture orizzontali (piane e voltate) anche con modifica delle quote degli orizzontamenti;
- sostituzione degli orizzontamenti dei sottotetti non praticabili (altezza al colmo superiore a m. 1.50) con solai praticabili;
- rifacimento, sostituzione, consolidamento nonché demolizione delle strutture verticali esistenti,
- demolizione, realizzazione, consolidamento o sostituzione delle strutture di copertura, anche con modifica del tipo e inclinazione delle falde e delle quote di imposta e di colmo, per adeguare le altezze interne dei vani utili e accessori esistenti rispettivamente ai minimi e massimi previsti dal Regolamento Edilizio

- realizzazione di soppalchi all’interno delle volumetrie utili esistenti alla data di adozione del nuovo P.R.G. 2000;
- realizzazione di soppalchi all’interno dei vani posti all’interno dell’ultimo piano utile, utilizzando anche le volumetrie afferenti ad eventuali piani sottotetto nel caso di eliminazione dei solai o controsoffittature esistenti, impiegando strutture leggere che comportino un minimo incremento di carico sulle strutture contigue;
- demolizione, rifacimento, consolidamento e realizzazione di collegamenti verticali interni riguardanti anche l’intero edificio (scale, ascensori e montacarichi);
- realizzazione di scale esterne aperte riguardanti anche l’intero edificio;
- installazione di ascensori esterni, meccanismi di elevazione e rampe per il superamento delle barriere architettoniche ;
- modifiche distributive interne;
- modifica del numero delle unità immobiliari prescrivendo che il frazionamento di appartamenti esistenti è subordinato alla dimostrazione della disponibilità di aree o accessori da adibire al parcheggio privato per almeno due posti auto per ogni nuovo appartamento (in aggiunta a quelli esistenti) nei fabbricati appartenenti alla zona A sub-sistema R2, e per almeno un posto auto per ogni nuovo appartamento (in aggiunta a quelli esistenti) nei fabbricati appartenenti alla zona A sub-sistema R1, L1 del centro storico di Pesaro.
I nuovi parcheggi privati dovranno essere vincolati con atto notarile registrato e trascritto quali pertinenze inscindibili dalle unità immobiliari a cui sono collegate;
Nell’impossibilità di dimostrare la dotazione necessaria delle quantità di parcheggi richiesti, sarà comunque possibile monetizzarli.
- modifiche prospettiche;
- realizzazione di balconi e terrazzi in aggetto con esclusione dei fabbricati ricadenti nelle zone omogenee A ed E;
- realizzazione di pensiline in corrispondenza degli ingressi;
- realizzazione di lucernari per prese di luce ed aria;
- realizzazione di terrazze nelle falde di copertura;
- realizzazione di abbaini, purché non siano prospettanti su strade pubbliche se ricadenti in zona omogenea A;
- interventi di riqualificazione sui corpi costruiti successivamente all’impianto originario (concessionati o condonati) per conferire agli stessi un aspetto decoroso in sintonia con le caratteristiche architettoniche del fabbricato principale consentendo anche minime ricomposizioni volumetriche senza aumento delle superfici lorde e accessorie esistenti.
a2. I fabbricati artigianali e industriali ricadenti all’interno dei Sub-sistemi della produzione P1-P2-P3-P4, nell’ambito degli interventi di ristrutturazione, potranno adeguare le altezze interne a quelle dell’interpiano tipo così come definite al precedente Art. 2.2.3.3 e, limitatamente agli opifici ricadenti nei Sub-sistemi della produzione P1 e P2, a quelle necessarie per esigenze dei lay-out delle singole aziende.
a3. All’interno della zona omogenea A i nuovi appartamenti di civile abitazione che si realizzano a seguito di interventi di ristrutturazione edilizia, dovranno avere una “superficie utile abitabile”, così come definita dall’art.3 comma 1 del D.M. 10.05.1977 n. 801, afferente la superficie netta (Sn), non inferiore a 45 mq.

B) Ristrutturazione Vincolata (rv)

b1. Gli interventi di ristrutturazione vincolata sono interventi di ristrutturazione edilizia dove, per scelta di P.R.G. sono stati posti dei limiti agl’interventi che di norma sarebbero consentiti.

Gli interventi di ristrutturazione vincolata riferiti agli edifici, tra l’altro, riguardano:


- demolizione, rifacimento, consolidamento e sostituzione delle strutture verticali (continue e puntiformi) che presentano segni di degrado o di dissesto, anche con modifica dell’assetto planimetrico interno, delle strutture orizzontali anche con modifica delle quote degli orizzontamenti (piane e voltate), sostituzione degli orizzontamenti dei sottotetti non praticabili (altezza al colmo superiore a m. 1.50) con solai praticabili, delle strutture di copertura (a falde inclinate e piane) senza modifica della inclinazione delle falde, della quota d’imposta e di colmo e del tipo di manto del tetto;
- rifacimento, consolidamento o demolizione di controsoffittature piane e voltate;
- demolizione di solai o controsoffittature a delimitazione dell’ultimo piano utile;
- realizzazione di soppalchi all’interno delle volumetrie utili esistenti alla data di adozione del nuovo P.R.G. ;
- realizzazione di soppalchi all’interno dei vani posti all’interno dell’ultimo piano utile, utilizzando anche le volumetrie afferenti ad eventuali piani sottotetto nel caso di eliminazione dei solai o controsoffittature esistenti, impiegando strutture leggere che comportino un minimo incremento di carico sulle strutture contigue;
- realizzazione, rifacimento, consolidamento o demolizione di elementi di collegamento verticali interni riguardanti anche l’intero edificio (scale, ascensori e montacarichi );
- rifacimento o consolidamento di collegamenti verticali esterni;
- realizzazione esterna agli edifici di ascensori, meccanismi di elevazione e rampe per il superamento delle barriere architettoniche, quando è dimostrata la impossibilità di realizzare tali innovazioni al loro interno, tutelando le parti del fabbricato e delle aree scoperte a esso connesse di maggior rilevanza e, di norma, senza interessare i fronti prospettanti su strade pubbliche e quelli visibili dalla pubblica via per i quali detta possibilità sarà consentita solo per il superamento delle barriere architettoniche in applicazione della Legge 13/89 e del D.M. 236/89;
- modifiche distributive interne;
- modifica del numero delle unità immobiliari prescrivendo che il frazionamento di appartamenti esistenti è subordinato alla dimostrazione della disponibilità di aree o accessori da adibire al parcheggio privato per almeno due posti auto per ogni nuovo appartamento (in aggiunta a quelli esistenti) nei fabbricati appartenenti alla zona A sub-sistema R2, e per almeno un posto auto per ogni nuovo appartamento (in aggiunta a quelli esistenti) nei fabbricati appartenenti alla zona A sub-sistema R1, L1 del centro storico di Pesaro.
I nuovi parcheggi privati dovranno essere vincolati con atto notarile registrato e trascritto quali pertinenze inscindibili dalle unità immobiliari a cui sono collegate;
Nell’impossibilità di dimostrare la dotazione necessaria delle quantità di parcheggi richiesti sarà comunque possibile monetizzarli.
- riapertura di porte e finestre esterne tamponate solo se ciò costituisce ripristino delle preesistenze;
- realizzazione di nuove aperture nelle pareti esterne o modifica di quelle esistenti eccetto che sui prospetti principali dell’edificio, per esigenze igienico sanitarie legate a variazioni di destinazione d’uso, per variazioni distributive interne e per la riqualificazione delle facciate, a condizione che siano introdotti o reintrodotti assetti architettonici unitari dei fronti, nel rispetto delle proporzioni e dei materiali delle attuali aperture, con il mantenimento degli allineamenti esistenti e purché non siano distrutti o occultati particolari architettonici di rilevante importanza;
- nel rispetto delle proporzioni e dei materiali delle aperture esistenti e senza che siano distrutti o occultati particolari architettonici di rilevante importanza, al piano terra dei prospetti principali degli edifici, sarà consentita la realizzazione di nuove aperture o la modifica di quelle esistenti esclusivamente nei casi di cambi di destinazione d’uso, fermo restando il mantenimento degli attuali ingressi per l’accesso ai piani superiori;
- realizzazione di lucernari per prese di luce ed aria prescrivendo che la superficie non sia superiore al 5% della superficie accessoria dei sottotetti ;
- realizzazione di terrazze nelle falde di copertura purché non siano prospettanti su strade pubbliche
- adeguamento delle altezze dei vani utili esistenti ai minimi previsti dal Regolamento Edilizio purché i lavori non comportino modifiche alla sagoma dell’edificio;
- interventi di riqualificazione sui corpi costruiti successivamente all’impianto originario (concessionati o condonati) per conferire agli stessi un aspetto decoroso in sintonia con le caratteristiche architettoniche del fabbricato principale consentendo anche minime ricomposizioni volumetriche senza aumento delle superfici e volumetrie lorde esistenti.
b2. All’interno della zona omogenea A i nuovi appartamenti di civile abitazione che si realizzano a seguito di interventi di ristrutturazione vincolata, dovranno avere una “superficie utile abitabile”, così come definita dall’art.3 comma 1 del D.M. 10.05.1977 n. 801, afferente la superficie netta (Sn), non inferiore a 45 mq.