1. Gli interventi consistono nella sostituzione parziale o totale di un edificio con un altro analogo o difforme per tipo, volume ed ubicazione secondo le prescrizioni specifiche desumibili dalle Tavv. “Usi del suolo e modalità di intervento”.
Tale tipologia d’intervento, riconducibile a tutti gli effetti ad una nuova edificazione, può comportare anche l’accorpamento o frazionamento dei lotti esistenti ed è ammesso per i fabbricati specificatamente individuati nelle Tavv. “Usi del suolo e tipologie d’intervento”.
2. Le superfici nette (Sn) esistenti, in funzione della loro destinazione, dovranno essere ricostruite nel rispetto delle altezze minime prescritte dal R.E.C., fermo restando lo sfruttamento al meglio dello stato di fatto nel caso di altezze maggiori.
3. Le superfici afferenti a locali con destinazione accessoria (Sa), a prescindere dalle altezze interne attuali, dovranno essere ricostruite nel rispetto delle altezze massime prescritte dal R.E.C..
4. Soppresso
5. Nel caso di fabbricati produttivi ricadenti all’interno dei Sub-sistemi della produzione P1-P2-P3-P4 e dei luoghi centrali L2, sarà consentito inoltre, prevedere altezze interne così come definite dall’ Art.2.2.3.3 . (interpiano tipo) e, limitatamente agli opifici ricadenti nei Sub-sistemi della produzione P1 e P2, quelle necessarie alle esigenze dei lay-out delle singole aziende.
6. Gli interventi di demolizione con ricostruzione quando interessano le superfici nette (Sn) dovranno avvenire nel rispetto dei sotto elencati parametri da rapportarsi all’intero edificio e relative aree di pertinenza:
distacchi dalle strade (Regolamento Edilizio Comunale);
distacchi dai confini di zona e di proprietà (Art.2.2.3.3);
altezza massima (Art.2.2.3.3);
rapporto di copertura entro le percentuali di impermeabilizzazione prescritte per il Sub-sistema e secondo le eventuali indicazioni contenute nelle tavole “Usi del suolo e modalità di intervento”;
rispetto degli usi e delle relative percentuali ammessi dai sub-sistemi in cui ricadono gli interventi;
parcheggi privati in ragione di 1 mq./10 mc. ( Legge 122/89 ) garantendo comunque un posto macchina per alloggio;
parcheggi privati di uso pubblico in relazione agli usi previsti al punto 1 dell’ Art.2.2.3.4 )
7. In tutti i sub-sistemi è ammessa la demolizione con ricostruzione degli edifici per attività accessorie (depositi, garage) legittimamente costruiti o condonati.
La ricostruzione degli accessori, salvo prescrizioni specifiche desumibili dalle Tavv. “Usi del suolo e modalità di intervento” e il rispetto dei distacchi dalle strade e dai confini di proprietà, potrà avvenire anche in aderenza all’edificio principale purché, per questo, non siano prescritti interventi di Restauro, di Risanamento Conservativo o di Ristrutturazione Vincolata o non ricadono nella zona omogenea E.
8. Tutte le nuove costruzioni, che rientrano nel campo di applicazione del Decreto Legislativo del 19 agosto 2005, n. 192, così come stabilito dai suoi decreti attuativi, devono conseguire per la classificazione energetica globale dell’edificio il requisito minimo stabilito quale limite di separazione tra le classi B e C (soglia di riferimento legislativo).