Art:3.3.3.2-Manutenzione straordinaria



Gli interventi di manutenzione straordinaria degli spazi aperti consistono in opere e modifiche necessarie per rinnovare, riparare, consolidare o sostituire elementi strutturanti e per realizzare ed integrare elementi di finitura e tecnici.
Gli interventi sugli elementi strutturali e di finitura non devono modificare parti significative degli spazi aperti, né alterare l’assetto generale dello spazio aperto e ridurre le superfici permeabili. Gli interventi sugli elementi tecnici non devono comportare la creazione di nuovi volumi e superfici.
Gli interventi di manutenzione straordinaria riferiti agli spazi aperti sono:
- modifica ed installazione di impianti tecnici (idraulico, di drenaggio profondo, fognario, elettrico);
- modifica e rifacimento di manufatti (vasche, fontane, recinzioni, parapetti e muretti);
- modifica ed installazione di elementi ed attrezzature (panche, fontanelle, contenitori rifiuti, giochi, cartelloni, apparecchi di illuminazione e loro supporti);
- rifacimento delle pavimentazioni e delle superfici in terra con sostituzione di materiali ed eventuale modifica della modalità di posa, forma e funzionamento;
- rimozione di elementi e costruzioni precarie;
- modifica e realizzazione della rete di convogliamento e smaltimento delle acque di superficie (rogge, canali, cunette, canalette, tombini, drenaggi superficiali) nonché delle opere di consolidamento dei terreni in pendio e delle scarpate senza variare le quote originali;
- modifica e realizzazione di impianti vegetazionali con specie arbustive, tapezzanti ed erbacee;
- interventi di dendrochirurgia, potature di formazione, riforma e risanamento, diradamenti, abbattimenti e grandi trapianti di specie arboree;
- ricarica del terreno.