1. Gli interventi sugli elementi strutturali, rientrando per la maggior parte dei casi tra quelli di “miglioramento” come definito al punto C.9. del D.M. 16/01/1996 delle Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche, devono rispettare le indicazioni tecniche espresse al punto C.9.8. di tale decreto. Tra gli interventi tecnici ammessi è previsto l’uso “di solai in legno ove sia richiesto da particolari esigenze architettoniche” (punto C.9.8.2.).
Il mantenimento e l’uso di solai in legno deve obbligatoriamente prevedere l’inserimento di catene nello spessore dell’impalcato o di elementi metallici tipo bolzonature in corrispondenza delle sezioni terminali degli elementi dell’orditura principale e l’ancoraggio tra solai contigui attraverso l’inserimento di elementi metallici.
Nel caso di solai in legno e di buona consistenza e fattura delle murature, i cordoli previsti dalla normativa sismica (D.M. 16/01/1996) possono essere sostituiti con iniezioni di malta cementizia, così come previsto al punto C.9.8.2. del sopra citato decreto.
In presenza di archi o di elementi voltati deve essere prevista l’eliminazione della spinta mediante l’inserimento di catene.
Per gli edifici definiti strategici per la protezione civile la normativa sismica prevale comunque sulle prescizioni contenute nel presente Capo.