Art:4.1.1.2-Regole generali per le destinazioni d’uso



. Ciascuna porzione del territorio comunale, data la sua appartenenza ad uno dei 26 sub-sistemi, è soggetta alle disposizioni generali e alle regole sugli usi stabilite dal sistema e dal sub-sistema.
Per ciascuno di essi il Piano indica gli usi caratterizzanti, previsti ed esclusi; gli usi non esplicitamente citati sono da ritenersi ammessi.
2. L’unità di riferimento ai fini del calcolo delle percentuali stabilite per i differenti usi e la localizzazione puntuale degli stessi sono costituite dall’area investita dall’intervento proposto fermi restando i criteri indicati per sistemi e sub-sistemi .
L’unità minima ai fini della verifica delle percentuali, fatti salvi e impregiudicati i diritti di Terzi, è costituita dal fabbricato in cui ricade l’unità immobiliare.
L’applicazione delle percentuali stabilite non è vincolante nel caso di interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione vincolata, ristrutturazione, qualora non si abbia contemporaneamente un cambiamento della destinazione d’uso. Ove siano presenti destinazioni d’uso escluse dal sub-sistema di appartenenza, sono ammessi soltanto interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, fatte salve le strutture commerciali per la vendita all’ingrosso esistenti nelle aree poste tra Santa Maria delle Fabbrecce e la Campanara, in località Torraccia, e i fabbricati industriali artigianali ricadenti nel sub sistema ambientale (V) per le quali sono consentiti interventi fino alla ristrutturazione edilizia.
Le prescrizioni delle schede dei Progetti Norma riportate al Titolo Art.4.4 in merito alle destinazioni d’uso prevalgono sulle norme relative a ciascun sub-sistema fermo restando l’ammissibilità di realizzare anche superfici con destinazione Servizi (S) compatibili con il sub sistema di appartenenza.
3. Le unità immobiliari esistenti le cui destinazioni d’uso risultino ammesse ma presentino percentuali, in termini di Sn, superiori a quelle massime previste dal sub-sistema di appartenenza, possono cambiare la loro destinazione a condizione che i nuovi usi siano ammessi e che siano verificati i parametri di standard a parcheggio secondo quanto disposto dall’ Art.2.3.3.4, senza che debba essere verificata la percentuale minima dell’uso principale richiesta dal sub-sistema.
4. La modifica delle articolazioni degl’usi ”Servizi e attrezzature di proprietà pubblica e privata” (S), puntualmente individuati nelle Tavv. “Usi del suolo e modalità d’intervento”, è sempre ammessa purché la nuova destinazione d’uso rimanga all’interno della stessa categoria definita dal D.M. 1444/68.
5. Previa approvazione da parte del Consiglio Comunale di un progetto preliminare è ammessa la realizzazione di standard urbanistici diversi rispetto a quelli specificatamente individuati nelle Tavv. “Usi del suolo e modalità d’intervento”, purché venga verificata a scala comunale la dotazione minima stabilita dal D.M. 1444/68 e purché non dia luogo ad aumento di capacità edificatoria.
6. La realizzazione di impianti tecnologici pubblici o di interesse pubblico è comunque consentita in ogni sub sistema in cui è suddiviso il territorio comunale.