Art:4.1.1.3-Regole generali per le prestazioni: incentivi per la qualità



“1. Il Piano incentiva il ricorso a tecniche di bio-architettura e di bioingegneria.
Per questo i progetti e le realizzazioni dei diversi interventi debbono essere accompagnati da alcune indicazioni, specifiche per ogni sistema, relative alla pressione ambientale stimata, alla dotazione tecnologica ed ambientale prevista, alle indicazioni delle misure di compensazione e mitigazione degli impatti esistenti e previsti. Le dotazioni tecnologiche ed ambientali costituiscono opere di urbanizzazione primaria.
Saranno ammessi incrementi della superficie lorda fino al massimo del 5% di quella consentita e della superficie accessoria fino ad un massimo del 25% in caso di destinazione d’uso residenziale/terziaria (escluse le medie e grandi strutture) e 29% in caso di destinazione d’uso produttiva/commerciale (secondo quanto indicato agli artt. 2.2.3.7 e 2.2.3.8) della superficie lorda realizzabile, in tutti gli interventi di nuova costruzione e di demolizione con ricostruzione che utilizzeranno tecniche di bio-architettura e di bio-ingegneria.
2. Il Piano incentiva altresì il ricorso a concorsi di progettazione, per l’attuazione delle previsioni urbanistiche all’interno delle aree assoggettate a Concessione Convenzionata, Piani Attuativi e Piani Particolareggiati.
Saranno ammessi incrementi, della superficie lorda consentita fino al massimo del 15% e della superficie accessoria fino ad un massimo del 25% in caso di destinazione d’uso residenziale/terziaria (escluse le medie e grandi strutture) e 29% in caso di destinazione d’uso produttiva/commerciale (secondo quanto indicato agli artt. 2.2.3.7 e 2.2.3.8) della Superficie lorda realizzabile in tutti gli interventi riguardati le Concessioni Convenzionate per i quali si farà ricorso a concorsi di progettazione.
Saranno ammessi incrementi, della superficie lorda consentita fino al massimo del 5% e della superficie accessoria fino ad un massimo del 25% in caso di destinazione d’uso residenziale/terziaria (escluse le medie e grandi strutture) e 29% in caso di destinazione d’uso produttiva/commerciale (secondo quanto indicato agli artt. 2.2.3.7 e 2.2.3.8) della Superficie lorda realizzabile in tutti gli interventi ricompresi all’interno dei Piani Attuativi per i quali si farà ricorso a concorsi di progettazione.
3. Gl’interventi ricompresi all’interno di Concessioni Convenzionate che utilizzano tecniche di bio-architettura e di bio-ingegneria o che fanno ricorso a concorsi di progettazione potranno andare in deroga all’eventuale rapporto di copertura per esse prescritto.
4. I Piani Attuativi che prevedranno l’utilizzo di tecniche di bioarchitettura e di bio-ingegneria per la realizzazione dei fabbricati o che faranno ricorso a concorsi di progettazione per la realizzazione dei singoli interventi edilizi, al fine di sfruttare gl’incrementi sopra indicati, dovranno verificare che sono rispettati gli standard minimi di Legge.
5. Le percentuali di incrementi di superfice lorda definiti ai commi precedenti sono cumulabili nel caso di interventi che saranno assoggettati a concorsi di progettazione e che utilizzeranno tecniche di bio-architettura e di bio-ingegneria.
6. L’individuazione degl’interventi che potranno essere considerati di bio-architettura e bio-ingegneria e la definizione delle procedure che dovranno essere adottate per l’attivazione dei concorsi sono demandate a specifici regolamenti da approvarsi da parte del Comune.