Art:4.2.1.4-Sub-sistema R1: centri antichi

Testo modificato con delibera C.C.75/2021



1. Il sub-sistema comprende parti che sono esito consolidato di una stratificazione nel tempo lungo dei processi di costruzione, modificazione e trasformazione della città e che ne costituiscono l’ “immagine antica”; si tratta di un tessuto denso e compatto, nel quale gli edifici sono spesso in rapporto diretto con la strada e gli spazi aperti privati o collettivi sono racchiusi all’interno dell’isolato con giardini e corti collegate alla strada tramite androni, secondo una sequenza definita di spazi; in alcuni casi si tratta di palazzi, edifici tipologicamente riconoscibili. In molti casi il principio insediativo permane, mentre i manufatti sono recenti, o recentemente trasformati.
2. Il sub-sistema è caratterizzato dalla destinazione d’uso principale “Residenze” (R), per una quota pari almeno al 70% della Sn.
Sono ammesse :
-”Attività terziarie” (T) limitatamente a :
Tc- esercizi di vicinato, commercio all’ingrosso con superficie di vendita inferiore 250 mq, laboratori artigianali di produzione e di servizio compatibili con il tessuto urbano, pubblici esercizi, palestre, sale giochi, circoli privati e attività similari; Tr - alberghi, residenze turistico alberghiere e pubblici esercizi; Tu - uffici privati, studi professionali, studi medici e odontoiatrici, ambulatori, poliambulatori, nonché banche e agenzie bancarie
-” Servizi e attrezzature” (S) con esclusione di:
Sc - servizi cimiteriali; Sh - ospedali; Ss - palazzi dello sport; St - impianti per l’approvvigionamento dell’acqua, dell’energia elettrica, del gas, del telefono ecc., impianti per il trattamento dei rifiuti e delle acque reflue, impianti postelegrafonici e telefonici.
-” Spazi scoperti” (P, V).
-“ Infrastrutture e attrezzature della mobilità” (M), limitatamente agl’impianti di ditribuzione dei carburanti (Mc), all’interno delle zone omogenee “B”.
Sono escluse le “Attività agricole” (A), le “Attività industriali e artigianali” (I ).
3. E’ consentita la deroga dalla percentuale e usi specificati al precedente comma 2, con R comunque non inferiore al 50% della Sn, per tutti gli edifici a contatto diretto con gli assi appartenenti ai luoghi centrali L1, L2 e L4 e ai sub-sistemi della mobilità M2, M3, M4 e M5, per le seguenti destinazioni d’uso:
- “Attività terziarie” (T) limitatamente a :
Tc - esercizi di vicinato, commercio all’ingrosso con superficie di vendita inferiore 250 mq, strutture per mostre e esposizioni, laboratori artigianali di produzione e di servizio compatibili con il tessuto urbano, pubblici esercizi, palestre, sale giochi, circoli privati e attività similari e medie strutture commerciali con superficie di vendita inferiore a 2.000 mq.(fatte salve, in ogni caso, le previsioni contenute nel P.T.C.).
Tr - alberghi, residenze turistico alberghiere, ostelli e pubblici esercizi; Tu - uffici privati, studi professionali, studi medici e odontoiatrici, ambulatori, poliambulatori, nonché banche e agenzie bancarie.
4. Le attività terziarie e le attrezzature di uso pubblico dovranno essere localizzate preferibilmente al piano terra.
Queste ultime dovranno essere accessibili anche a persone portatrici di handicap.
5. All’interno della zona omogenea A e B, le destinazioni d’uso e le categorie di intervento previste nelle tavv. “Usi del suolo e modalità di intervento” sono prescrittive fino alla data di approvazione dell’eventuale piano di recupero riferito almeno ad ogni complesso edilizio. Eventuali modifiche alle suddette prescrizioni costituiscono variante al P.R.G. ai sensi dell’art. 15 coma 5 della L.R. 34/92.
Limitatamente alla zona omogenea A nell’ambito del suddetto piano è consentito altresì recuperare e trasferire le volumetrie esistenti in altri edifici facenti parte dello stesso piano di recupero, ammettendo anche incrementi di superfici lorde ferme restando le volumetrie complessive.
6. Nelle zone A, nei fabbricati che sono a contatto con le strade definite come luoghi centrali, con esclusione di via Branca, via San Francesco, via Rossini, corso XI settembre, le residenze potranno essere localizzate ai piani terra solo se accorpate (collegamento fisico e/o funzionale, non dovranno cioè possedere le caratteristiche proprie di una abitazione autonoma, ma dovranno configurarsi come appendice dell’abitazione principale) ad unità immobiliari già esistenti; in questi casi non sarà ammesso il successivo frazionamento. All’interno degli ambiti inondabili la modifica della destinazione d’uso del piano terra ad abitazione, in accorpamento ad unità abitative già esistenti, è consentita solo nel caso non comporti incrementi del carico urbanistico o dell’esposizione al rischio attuali e condizionatamente agli esiti della verifica tecnica prevista all’art.9, comma 2, delle N.A. del PAI.
7. Per gli interventi con modalità di attuazione tramite intervento diretto la percentuale di cui al comma 2 può non essere osservata; le destinazioni d’uso ammesse sono quelle previste dal subsistema, compatibili con la residenza.