Art:4.2.3.1-Disposizioni generali



1. Il sistema della mobilità è costituito dai tracciati ferroviari ed autostradali e dai principali tracciati stradali urbani ed extraurbani, cioè dai tratti della rete del traffico di interesse nazionale o sovracomunale e di rilevanza primaria in ambito comunale. Esclude le strade di distribuzione di interesse locale, che ricadono di volta in volta nei diversi altri sistemi e sub-sistemi, le caratteristiche delle quali sono definite dalle norme relative al sub-sistema di appartenenza.
2. Il sistema della mobilità è caratterizzato dalla destinazione d’uso principale “Infrastrutture e attrezzature per la mobilità” (M). Sono altresì consentiti “Servizi e attrezzature” (S) limitatamente ai parcheggi coperti (Sp) ed ai servizi tecnici e amministrativi (St), “Spazi scoperti” (P, V). Sono escluse le “Attività agricole” (A), le “Residenze” (R), le “Attività industriali ed artigianali” (I), ad eccezione dei casi nei quali tali attività siano strettamente correlate all’uso principale, come specificato all’ Art. 2.2.2.1 e salvo prescrizioni specifiche desumibili dalle Tavv. “Usi del suolo e modalità di intervento”.
3. Il tracciato per la deviazione dell’autostrada dalla zona della Campanara al confine comunale di Fano, secondo le indicazioni di massima contenute nel PTC della Provincia di Pesaro e Urbino, non è riportato nelle tavv. “Usi del suolo e modalità di intervento” ma nella tavola dei vincoli con l’individuazione di una zona di connessione infrastrutturale della larghezza di 100 mt. inedificabile.
Il progetto di piano nell’ambito delle aree interessate dalle previsioni di trasformazione urbanistica ha individuato apposite aree inedificabili per consentire il passaggio delle nuove infrastrutture.
4. Lungo il tracciato dell’Autostrada esistente sono individuate delle fasce di rispetto di inedificabilità assoluta di 60.00 ml., nelle zone agricole e di 30.00 ml. nelle zone oggetto di trasformazione urbanistica ai sensi del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992) la cui applicazione decorrerà siuccessivamente alla classificazione delle strade così come previsto dall’art. 2 comma 2 del Decreto sopracitato.
In attesa della classificazione delle starde si applicano pertanto le norme del D.M. 1404/68.
5. Lungo il tracciato della via delle Regioni e via Solforino è individuata, lato Nord, una fascia di rispetto di 8,00 mt per il trasporto pubblico, inedificabile.