Art:4.2.4.4-Sub-sistema L1: luoghi centrali del centro antico

Testo modificato con delibera C.C.75/2021 e C.C.81/2022



 

1. Il sub-sistema comprende la parte più densa di attrezzature, sedi istituzionali, spazi aperti collettivi e di commercio del centro antico di Pesaro.
2. Gli interventi in questa parte della città dovranno interessare gli spazi aperti, percorsi, slarghi, piazze, lungo i quali si concentrano le attività commerciali e di pubblico esercizio e le attrezzature di interesse collettivo (assi e nicchie del commercio).
3. Il sub-sistema è caratterizzato dalle destinazioni d’uso principali :
-” Servizi e attrezzature” (S) con esclusione di:
Sc - servizi cimiteriali;
St - impianti per l’approvvigionamento dell’acqua, dell’energia elettrica, del gas, del telefono ecc., impianti per il trattamento dei rifiuti e delle acque reflue, impianti postelegrafonici e telefonici.
-” Attività terziarie” (T) limitatamente a:
Tc - esercizi di vicinato, medie strutture commerciali con superfici di vendita inferiore a 2.000 mq. (fatte salve, in ogni caso, le previsioni contenute nel P.T.C.), commercio all’ingrosso con superficie di vendita inferiore 250 mq, strutture per mostre o esposizioni, laboratori artigianali di produzione e di servizio compatibili con il tessuto urbano, pubblici esercizi, palestre, sale giochi, circoli privati e attività similari;
Tr - alberghi, residenze turistico alberghiere, ostelli e pubblici esercizi;
Tu - uffici privati e studi professionali., studi medici e odontoiatrici, ambulatori, poliambulatori, nonché banche e agenzie bancarie.
Sono ammesse le “Residenze” (R) ai piani superiori degli edifici. Ai piani terra degli stessi, con esclusione dei fabbricati che sono a contatto diretto di via Branca, via San Francesco, via Rossini, corso XI settembre, sono ammesse le Residenze (R) solo se accorpate (collegamento fisico e/o funzionale, non dovranno cioè possedere le caratteristiche proprie di una abitazione autonoma, ma dovranno configurarsi come appendice dell’abitazione principale) ad unità immobiliari già esistenti, in questi casi non sarà ammesso il successivo frazionamento; all’interno degli ambiti inondabili la modifica della destinazione d’uso del piano terra ad abitazione, in accorpamento ad unità abitative già esistenti, è consentita solo nel caso non comporti incrementi del carico urbanistico o dell’esposizione al rischio attuali e condizionatamente agli esiti della verifica tecnica prevista all’art.9, comma 2, delle N.A. del PAI.
Sono ammesse le “Residenze” (R) che dovranno essere localizzate ai piani superiori degli edifici.
Sono altresì consentiti “Spazi scoperti” (P, V).
Sono escluse “Attività agricole” (A),”Attività industriali e artigianali” (I) e “Infrastrutture e attrezzature della mobilità” (M).
4. All’interno della zona omogenea A e B, le destinazioni d’uso e le categorie di intervento previste nelle tavv. “Usi del suolo e modalità di intervento” sono prescrittive fino alla data di approvazione dell’eventuale piano di recupero riferito almeno ad ogni complesso edilizio. Eventuali modifiche alle suddette prescrizioni costituiscono variante al P.R.G. ai sensi dell’art. 15 coma 5 della L.R. 34/92.
Limitatamente alla zona omogenea A nell’ambito del suddetto piano è consentito altresì recuperare e trasferire le volumetrie esistenti in altri edifici facenti parte dello stesso piano di recupero, ammettendo anche incrementi di superfici lorde ferme restando le volumetrie complessive.
5. Relativamente alla porzione di fabbricato facente parte del complesso immobiliare denominato “ex Convento San Domenico”, adiacente a via Giordano Bruno e identificato nelle tavv. “Usi del suolo e modalità di intervento” del vigente P.R.G. con i parametri urbanistici “A re L1 Sd”, limitatamente al piano terra, è ammessa anche la destinazione d’uso generica ad attività terziarie (T), non necessariamente connessa ai servizi per la cultura, il culto e lo spettacolo” (Sd).