1. Il sub-sistema comprende le aree di maggiore concentrazione di funzioni commerciali, direzionali e di servizio per la città.
2. Il sub-sistema è caratterizzato per almeno il 70 % della Sn dalle destinazioni d’uso principali:
-”Attività terziarie” (T) limitatamente a :
Tc - esercizi di vicinato, medie strutture (fatte salve, in ogni caso, le previsioni contenute nel P.T.C.), strutture commerciali per la vendita all’ingrosso, strutture per mostre o esposizioni, laboratori artigianali di produzione e di servizio compatibili con il tessuto urbano, pubblici esercizi, sale da ballo, palestre, sale giochi, circoli privati e attività similari;
Tr - alberghi, residenze turistico alberghiere, ostelli, pubblici esercizi e sale da ballo;
Tu - uffici privati, studi professionali, studi medici e odontoiatrici, ambulatori, poliambulatori, banche e agenzie bancarie.
-”Servizi e attrezzature” (S) con esclusione di:
Sc - servizi cimiteriali; Sh – ospedali.
Con esclusione delle aree poste tra Santa Maria delle Fabbrecce e la Campanara in località Torraccia, sono ammesse le “Residenze” (R) ai piani superiori degli edifici; ai piani terra degli stessi edifici sono ammesse le Residenze (R) solo se accorpate (collegamento fisico e/o funzionale, non dovranno cioè possedere le caratteristiche proprie di una abitazione autonoma, ma dovranno configurarsi come appendice dell’abitazione principale) ad unità immobiliari già esistenti, in questi casi non sarà ammesso il successivo frazionamento; all’interno degli ambiti inondabili la modifica della destinazione d’uso del piano terra ad abitazione, in accorpamento ad unità abitative già esistenti, è consentita solo nel caso non comporti incrementi del carico urbanistico o dell’esposizione al rischio attuali e condizionatamente agli esiti della verifica tecnica prevista all’art.9, comma 2, delle N.A. del PAI
Sono altresì consentiti “Spazi scoperti” (P, V) e “Infrastrutture e attrezzature della mobilità” (M).
Sono escluse le “Attività agricole” (A) e le “Attività industriali e artigianali” (I).
3. Per il trattamento del suolo all’interno dei lotti privati la percentuale di terreno permeabile non dovrà essere inferiore al 25% della Sf.
4. Con esclusione delle aree poste tra Santa Maria delle Fabbrecce e la Campanara in località Torraccia, per gli interventi con modalità di attuazione tramite intervento diretto la percentuale di cui al comma 2 può non essere osservata.