Art:4.2.5.1-Disposizioni generali



Le disposizioni relative al sistema ambientale riguardano il funzionamento e la progettazione di un corretto sistema ecologico. Esse indicano azioni che debbono essere svolte dai soggetti pubblici e privati proprietari delle singole porzioni di territorio. Il sistema ambientale è caratterizzato dalle destinazioni d’uso principali “Servizi e attrezzature d’uso pubblico” (S), “Spazi scoperti di proprietà pubblica e privata, ma di uso pubblico” verdi (V) e pavimentati (P), “Residenze” (R) nonché “Infrastrutture e attrezzature della mobilità” (M). Sono altresì consentiti i “campeggi” (Trc), quando specificatamente individuati dal Piano mentre all’interno delle zone omogenee E sono esclusivamente ammesse le “Attività agricole” (A) fatto salvo quanto previsto al successivo capoverso.
I fabbricati residenziali (colonici o di civile abitazione) compresi gli edifici ricadenti all’interno delle loro aree di pertinenza intendendo a tal proposito il mappale su cui è censito il fabbricato principale alla data di adozione del piano, le costruzioni in pietra o in muratura destinate per scopi religiosi quali chiese e conventi o quelli correlati con le attività agricole quali mulini o frantoi ricadenti nella zona omogenea E, nell’ambito degl’interventi di recupero oltre alle “Residenze” (R) potranno essere destinati a: “Attrezzature ricettive” (Tr), “Attività direzionali” (Tu), “Attrezzature commerciali” (Tc) limitatamente pubblici esercizi e circoli privati, nonché a ” Servizi e attrezzature di proprietà pubblica e privata” (S) limitatamente ai Servizi d’assistenza sociale e sanitaria (Sa) e ai Servizi sociali e ricreativi (Sr).
Le superfici accessorie degli immobili ricadenti nelle zone omogenee E potranno essere recuperate e adibite per gli usi sopra definiti purché aventi altezze conformi alle norme igienico sanitarie prescritte dal Regolamento Edilizio.
Sono escluse “Attività industriali e artigianali” (I).