Art:4.2.5.14-Ambito V3.5: arenile



1. Fatte salve le disposizioni del PPAR art.32 (litorali marini), si definisce arenile la fascia costiera tra la linea di battigia ed il limite dell’edificato, “affaccio” e connessione dell’ambiente urbano con l’ambiente marino.
2. Quest’area rappresenta un ambito potenziale di riequilibrio del territorio urbano.
3.Saranno in generale favoriti tutti gli interventi tendenti alla mitigazione degli impatti urbani, al disinquinamento dell’acqua e del suolo (ripulitura dell’arenile) ed alla rinaturalizzazione.
4.Tutti gli interventi infrastrutturali previsti sulla fascia costiera dovranno essere compatibili con l’obiettivo del ripopolamento vegetazionale spontaneo della spiaggia.
Sono ammessi interventi di piantumazione di specie pioniere delle sabbie, efficaci nel contrastare l’arretramento del litorale sabbioso.
5. Ove possibile, sarà da favorire la realizzazione, verso l’entroterra, di una prima barriera protettiva, da realizzarsi impiegando arbusti resistenti all’inquinamento da aereosoli marini ed alla salsedine.
6. Scelta delle specie: specie psammofile ed alofile, non indicate nei tre cataloghi.
7. Il Piano individua delle fasce destinate all’insediamento di attrezzature balneari per la fruizione della spiaggia, secondo i criteri forniti all’ Art. 3.2.3.7 . Per i manufatti e le strutture esistenti non comprese in aree individuate dalla sigla Vs e non rispondenti ai requisiti ed alle prescrizioni indicate dal sub-sistema, il piano prevede di limitare gli interventi consentiti alla manutenzione ordinaria e straordinaria.