Art:4.3.6.1-Disposizioni generali



1. Le zone F corrispondono alle parti di città e di territorio che il Piano riserva per attrezzature urbane.
2. Le aree appartenenti al patrimonio indisponibile del demanio ricadenti all’interno delle zone F non sono soggette ad esproprio, secondo quanto disposto dall’ art.828 del Codice civile.
3. Gli interventi che prevedono la realizzazione dei Servizi e delle attrezzature (S) possono essere attuati anche per iniziativa privata previa convenzione che disciplina gli usi ammessi in relazione alle prescrizioni generali e particolari del P.R.G.