Art:5.1.1.1-Realizzazioni in corso



Dalla data di adozione del Piano è sospeso il rilascio di concessioni edilizie in contrasto con le nuove prescrizioni fermo restando quanto di seguito stabilito.
1. Gli strumenti attuativi che non hanno ancora concluso l’iter di approvazione debbono adeguarsi alle previsioni del nuovo Piano.
2. Gli strumenti urbanistici attuativi decaduti alla data di approvazione definitiva del nuovo PRG, sono fatti salvi a condizione che siano stati adempiuti integralmente gli obblighi stipulati in convenzione.
Gli strumenti urbanistici attuativi si intendono decaduti qualora siano trascorsi i termini indicati in convenzione per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria ovvero quando siano trascorsi più di dieci anni dalla stipula della convenzione nel caso in cui nella stessa non siano indicati specifici termini in proposito.
Le domande relative a permessi di costruire per la realizzazione dei singoli interventi edilizi all’interno di strumenti urbanistici attuativi decaduti dovranno comunque essere presentate entro i tre anni successivi alla data di approvazione definitiva del nuovo P.R.G..
Gl’interventi previsti negli strumenti urbanistici attuativi in vigore alla data di approvazione definitiva del nuovo P.R.G., fatto salvo diverse prescrizioni riportate in convenzione, potranno essere realizzati anche nei tre anni successivi alla loro decadenza a condizione che siano stati adempiuti integralmente gli obblighi stipulati nella convenzione stessa.
Le istanze per la realizzazione degl’interventi edilizi diretti nei casi sopra descritti dovranno essere corredate di tutti gli elaborati progettuali e nulla osta previsti dal Regolamento Edilizio e i lavori dovranno essere completamente realizzati nell’arco di validità dei singoli provvedimenti amministrativi.
3. Alla data di approvazione del nuovo PRG, cessano di avere efficacia le norme dei piani particolareggiati redatti per il Centro Storico di Pesaro e i Centri Storici minori, ad eccezione del Piano Particolareggiato del Centro Storico di Novilara che continuerà ad avere efficacia fino alla sua scadenza (dieci anni dalla data di approvazione).
4. Nei casi di cui al punto 2, gli interventi per quanto concerne lo sfruttamento delle capacità edificatorie, saranno disciplinati dalle norme e regolamenti vigenti al momento di approvazione dello strumento attuativo.
5. Alla data di scadenza dei termini previsti al punto 2 valgono le previsioni del nuovo P.R.G. e le prescrizioni riportate nelle tavv. “Usi del suolo e modalità d’intervento”.
6. Eventuali varianti ai piani attuativi approvati saranno permesse a condizione che non modifichino le quantità edificabili previste oppure il perimetro (con l’eccezione del caso in cui il perimetro venga adeguato a quello indicato dal nuovo Piano Regolatore) e purché l’impianto complessivo del progetto rimanga sostanzialmente inalterato.
7. Per i lotti oggetto di concessione edilizia diretta già rilasciata alla data di adozione del nuovo Piano Regolatore vale il diritto acquisito. Nell’arco di validità delle stesse sono consentite varianti ai progetti approvati nei limiti delle quantità edificatorie ammesse dallo strumento urbanistico vigente. Alla data di scadenza delle concessioni valgono le norme del nuovo piano.
8 Sono consentite le varianti in corso d’opera realizzabili nell’arco di validità dei titoli abilitativi rilasciati o definiti prima del 06 aprile 2009 (Permessi di Costruire e Denunce di Inizio Attività).
9. Le disposizioni normative introdotte con la Delibera di Consiglio Comunale del 06 aprile 2009 n. 55, nel caso in cui le stesse risultino più favorevoli, potranno essere applicate anche agl’interventi in corso di realizzazione o a quelli che interessano immobili ricadenti all’interno di Piani Attuativi o Concessioni Convenzionate già approvati a tale data.
10. I parametri di standard a parcheggio (art. 2.3.3.4 comma 1 lettera a) introdotti con la Delibera di Consiglio Comunale del 06 aprile 2009 n. 55 non si applicano ai Piani Attuativi, alle Concessioni Convenzionate e agl’Interventi Diretti che a tale data risultano già approvati ovvero per la cui attuazione risultano già stipulate convenzioni tra l’Amministrazione Comunale e gli attuatori delle previsioni urbanistiche.