Art:2.3.3.5-Definizioni e prescrizioni per l’applicazione dello standard a parcheggio relativo alle attività commerciali così come definite dal ”Piano Urbanistico della Rete Distributiva”



1. Per tutte le definizioni e prescrizioni riguardanti la realizzazione e attivazioni di strutture commerciali valgono le norme contenute nella Legge Regionale n. 10 novembre 2009 n. 27 “Testo Unico in materia di commercio” e nel Regolamento Regionale n. 1 del 02 marzo 2015 concernente la “Disciplina delle attività di commercio in sede fissa” integrate con le seguenti ulteriori specificazioni.
2. Definizione delle strutture commerciali:
Esercizio di vicinato: ogni esercizio commerciale, avente superficie di vendita al dettaglio, non superiore a 250 mq.;
Media struttura: ogni singolo esercizio commerciale, con superficie di vendita al dettaglio, compresa tra 251 mq. e 2500 mq.;
Grande struttura: ogni singolo esercizio commerciale, con superficie di vendita al dettaglio, superiore a 2500 mq.;
Centro commerciale: ogni struttura edilizia unitaria, anche se articolata su più immobili funzionalmente collegati a destinazione specifica, sorta o trasformata al fine di ospitare il centro, anche se all’interno operano più esercizi commerciali. In essa deve essere prevista la suddivisione degli spazi destinati ai vari esercizi, nonché la presenza di infrastrutture comuni e spazi di servizio la cui gestione sia organizzata e garantita unitariamente. Il centro commerciale comporta la condivisione delle aree di parcheggio, delle aree di accesso, dei corridoi interni di collegamento tra i vari esercizi, delle eventuali vie di accesso o zone destinate a verde e dei locali destinati agli uffici e ai servizi.
Commercio all’ingrosso: ogni struttura destinata alle attività di chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti all’ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali o ad altri utilizzatori in grande; Mostra-esposizione: ogni struttura autonomamente accessibile, non comunicante con altre strutture commerciali, destinata esclusivamente alla esposizione dei prodotti.
3. In tutti gli interventi di nuova edificazione, di ampliamento, nonché negli interventi convenzionati e nell’attuazione di piani urbanistici preventivi (CC e PA) d’iniziativa pubblica o privata, inerenti la realizzazione delle medie e grandi strutture di vendita, dei centri commerciali o attività commerciali ad esse assimilate, esclusi quelli ricadenti nei sub-sistemi R1, L1 e L4 della zona omogenea A, dovranno essere verificati e rispettati anche i rapporti minimi di parcheggio, pubblici o privati di uso pubblico, sotto elencati, con le precisazioni di cui al comma 7 dell’art. 2.2.3.7 e al comma 4 dell’art. 2.2.3.8:
mq. 50 di parcheggi ogni 100 mq. di superficie netta per esercizi di vicinato (Tc);
mq. 165 di parcheggi ogni 100 mq. di superficie commerciale di vendita per medie strutture commerciali e centri commerciali del settore alimentare o non alimentare con superficie commerciale di vendita compresa tra 251 mq e 2.000 mq (Tc);
mq. 220 di parcheggi ogni 100 mq. di superficie commerciale di vendita per medie strutture commerciali e centri commerciali del settore alimentare o non alimentare con superficie commerciale di vendita compresa tra 2001 mq e 2.500 mq (Tc);
mq. 288 di parcheggi ogni 100 mq. di superficie commerciale di vendita per grandi strutture commerciali e centri commerciali del settore alimentare o non alimentare con superficie commerciale di vendita compresa tra 2501 mq e 25.000 mq (Tc);
mq. 345 di parcheggi ogni 100 mq. di superficie commerciale di vendita per grandi strutture commerciali e centri commerciali del settore alimentare o non alimentare con superficie commerciale di vendita oltre 25.001 mq (Tc);
mq. 50 di parcheggi ogni 100 mq. di superficie netta per strutture commerciali per la vendita all’ingrosso (Tc);
mq. 50 di parcheggi ogni 100 mq. di superficie netta per strutture ad esposizioni autonome, depositi (Tc);
4. Nel caso di interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente comportanti cambi di destinazione d’uso, con o senza opere, dovranno essere verificati e rispettati i rapporti minimi definiti al Punto 3, con esclusione di quelli che interessano immobili ricadenti all’interno della zona omogenea A sub-sistemi R1, L1 e L4 o che prevedono decrementi di standard urbanistico a parcheggio.
5. Ad esclusione dei casi comportanti la realizzazione o attivazione di medie strutture commerciali e di centri commerciali è consentita la monetizzazione dello standard a parcheggio privati di uso pubblico così come indicato al comma 7 dell’art. 2.3.3.4;
6. I parametri di parcheggio riguardanti la superficie di vendita definiti al Punto 3 di medie e grandi strutture e di centri commerciali, andranno computate separatamente rispetto alle superfici commerciali non di vendita, e gli stessi sono comprensivi:
• delle aree di parcheggio private, da computarsi con le modalità riportate al Punto 6, nella misura minima richiesta per Legge;
• delle aree di parcheggio pubbliche, afferenti lo standard ministeriale, o di uso pubblico;
7. Per le superfici che non sono considerate di vendita nei casi di medie e grandi strutture e di centri commerciali, dovranno comunque essere previsti parcheggi di uso pubblico in ragione di 30 mq. ogni 100 mq di Superficie netta.
8. Per la determinazione delle superfici da destinare a parcheggio privato, in relazione anche a quanto previsto al Punto 3, il parametro di passaggio tra la Superficie Lorda (SL), computata al netto delle aggiunte possibili ai sensi del comma 4 dell’art. 2.2.3.7, e il Volume è stabilito in m. 4,50 fermo restando il computo rapportato con le effettive volumetrie se di entità inferiore.
9. Nel caso di strutture per la vendita congiunta di prodotti all’ingrosso e al dettaglio previste all’interno di fabbricati ricadenti all’interno del Sub Sistema dei Luoghi Centrali L2, L3, e L5, con superficie di vendita maggiori di 250 mq, saranno considerate come medie e grandi strutture e dovranno verificare i parametri previsti al Punto 3 rapportati alla intera superficie di vendita prevista, senza riduzione della stessa anche nei casi di vendita dei prodotti individuati al comma 5 dell’art. 14 del Regolamento Regionale n. 1 del 02 marzo 2015.
10. Nel caso di strutture per la vendita congiunta, all’ingrosso e al dettaglio, dei prodotti individuati al comma 5 dell’art. 14 del Regolamento Regionale n. 1 del 02 marzo 2015 previste all’interno di fabbricati ricadenti all’interno del Sub Sistema della Produzione P1, P2, P3, e P4 il calcolo della superficie di vendita, al fine della determinazione del parametro di parcheggio di uso pubblico che dovrà essere soddisfatto, sarà effettuato con le modalità previste dall’art. 14, commi 3 e 4 del sopra citato Regolamento. In detta ipotesi le superfici a parcheggio privato richieste per Legge sono aggiuntive rispetto allo standard di parcheggio pubblico o di uso pubblico.
11. Nel caso di esercizi commerciali specializzati nella vendita esclusiva di merci ingombranti e a consegna differita, così come definiti ai commi 1 e 2 dell’art. 15 del Regolamento Regionale n. 1 del 02 marzo 2015, al fine di determinare il regime abilitativo applicabile all’esercizio e la dotazione minima dello standard di parcheggio che deve essere soddisfatto, la superficie di vendita è calcolata come di seguito:
a) nella misura del 50%, qualora la superficie di vendita non superi le dimensioni di una media struttura;
b) nella misura del 50% fino al limite di cui alla lettera a) e nella misura del 25% per la parte eccedente, qualora la superficie di vendita superi la dimensione di una media struttura.
12. Nel caso di modifica del settore merceologico o di ampliamento della superficie di vendita di un esercizio esistente, dovranno essere soddisfatti i parametri previsti al Punto 3 (nel caso di ampliamento della superficie di vendita la verifica dovrà essere soddisfatta per la parte di superficie ampliata).
13. E’ sempre consentito suddividere una struttura commerciale esistente in più esercizi di vicinato, fermo restando le superfici di parcheggio attualmente esistenti.
14. I parcheggi privati di uso pubblico dovranno essere verificati anche in termini prestazionali così come indicato al comma 6 dell’art. 2.3.3.4.
15. Negli interventi comportanti la realizzazione di nuove strutture commerciali in unità immobiliari esistenti alla data di entrata in vigore del Piano della Rete Distributiva, al fine della qualificazione del nuovo esercizio commerciale (esercizio di vicinato o media struttura) e della quantificazione delle superfici di parcheggio prestazionale da soddisfare, si dovrà fare riferimento esclusivamente alla consistenza delle superfici oggetto di trasformazione.
16. “L’attività di vendita al dettaglio mediante distributori automatici è disciplinata dalla L.R. n. 27/2009, Testo Unico in materia di commercio. All’interno delle aree pubbliche è ammessa l’installazione di distributori automatici subordinatamente all’attivazione delle procedure per la concessione di suolo pubblico.