Art:4.3.5.2-Interventi consentiti e vietati



1. Nelle zone E sono consentiti interventi di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione vincolata, demolizione senza ricostruzione, oltre ad interventi di ristrutturazione o di nuova edificazione, in conformità con le Leggi vigenti ed alle specifiche che seguono qualora più restrittive.
All’interno delle zone E vige il divieto di aperture di nuove cave, salvo quelle previste dai piani regionali o sub-regionali, e di predisposizione di qualsiasi discarica, deposito e immagazzinamento di materiali di rifiuto e di rottami, fatte salve le discariche in atto regolarmente autorizzate.
Relativamente al potenziamento e/o nuovo impianto della vegetazione di cui agli Art.3.1.6.2, Art.3.1.6.4, Art.3.1.6.8 e , Art.3.1.6.10, l’amministrazione comunale definirà modalità di promozione e sostegno agli interventi privati.
La sotto-articolazione delle zone E, ferme restando le prescrizioni dell’art.31 del PPAR, ha come obiettivo la tutela delle risorse naturali e del paesaggio e la protezione dai rischi connessi alle attività agricole. In relazione alle situazioni di rischio e alle condizioni di vulnerabilità della falda sintetizzate nell’, Art.2.1.1.1 Tav. d6.6 Classi di rischio legate all’uso del suolo, si definisce la seguente articolazione:
E1:zone di salvaguardia idrologica intensiva.
Oltre alle norme relative agli interventi consentiti e vietati nelle zone E, nelle zone E1 dovranno essere preferite pratiche agricole biologiche, con limitazioni di impiego di concimi chimici e diserbanti.
E1.a: zone di salvaguardia idrologica intensiva a inedificabilità assoluta
Oltre ed in parziale deroga alle norme relative agli interventi consentiti e vietati nelle zone E1 nelle zone E1.a si prescrive:
- il divieto di qualsiasi tipo di ampliamento o nuova edificazione;
- il divieto di nuove attività estrattive.
All’interno di queste zone sono consentiti solamente interventi di sistemazione a verde, con percorsi pedonali e ciclabili.
E2: zone di salvaguardia idrologica estensiva.
Oltre alle norme relative agli interventi consentiti e vietati nelle zone E, nelle zone E2 si prescrive il ricorso preferenziale a pratiche agricole biologiche, con limitazione di impiego di concimi chimici e diserbanti.
E2.a: zone di salvaguardia idrologica estensiva a inedificabilità assoluta
Oltre, ed in parziale deroga alle norme relative agli interventi consentiti e vietati nelle zone E2, nelle zone E2.a si prescrivono :
- il divieto di interventi di ampliamento o nuova edificazione;
- il divieto di nuove attività estrattive.
All’interno di queste zone sono consentite pratiche agricole in conformità a quanto prescritto per le zone E2 ed interventi di sistemazione a verde, con percorsi pedonali e ciclabili.
E3: zone di salvaguardia idrogeologica intensiva.
Oltre, ed in parziale deroga alle norme relative agli interventi consentiti e vietati nelle zone E, nelle zone E3 si prescrive:
- il divieto dell’aratura a profondità superiore a 50 cm;
- il divieto di impianto di nuove colture con metodi di lavorazione a rittochino senza l’adozione di adeguate sistemazioni idrauliche per la regimazione delle acque di scorrimento superficiale poste a monte dei terreni interessati da tali lavorazioni;
- il divieto di abbandono delle pratiche di manutenzione della rete di smaltimento delle acque meteoriche nel caso di cessazione delle attività agricole;
- il divieto di nuove edificazioni;
- l’obbligo di predisporre nelle aree già soggette alle lavorazioni a rittochino a monte delle stesse adeguate sistemazioni idrauliche per la regimazione delle acque di scorrimento superficiale.
All’interno di queste zone sono ammessi esclusivamente ampliamenti degli edifici esistenti su terreni con pendenza inferiore al 30% ed in conformità alle direttive regionali vigenti.
E3a: zone di salvaguardia idrogeologica intensiva a inedificabilità assoluta.
Oltre alle norme relative agli interventi consentiti e vietati nelle zone E3, nelle zone E3a si prescrive il divieto assoluto di interventi di ampliamento o nuova edificazione ed il divieto di nuove attività estrattive. All’interno di queste zone sono consentiti solo interventi di recupero ambientale nonché la realizzazione di serre realizzate con strutture leggere previa presentazione di specifica relazione geologico-geotecnica a supporto della fattibilità dell’installazione di detti manufatti.
E4: zone di salvaguardia idrogeologica estensiva.
Oltre alle norme relative agli interventi consentiti e vietati nelle zone E, nelle zone E4 si prescrive il divieto della pratica del rittochino.
E5: zone di tutela paesistica.
Oltre, ed in parziale deroga alle norme relative agli interventi consentiti e vietati nelle zone E, nelle zone E5:
- è vietato realizzare costruzioni per allevamenti zootecnici e costruzioni per attività industrializzate adibite alla trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli;
- è vietata qualsiasi modificazione del suolo dovuta a realizzazione di sbancamenti e rinterri per il miglioramento fondiario, di laghetti e bacini artificiali, di variazioni delle sistemazioni idrauliche.
In queste zone la richiesta di concessione per gli interventi ammessi é comunque subordinata alla presentazione preliminare di un piano di inserimento ambientale e paesistico, volto al controllo degli effetti indotti dalle nuove realizzazioni.
2. Parametri e prescrizioni urbanistico edilizie per la realizzazione delle nuove costruzioni ammesse nelle zone agricole:
a. Abitazioni necessarie per l’esercizio dell’attività agricola.
lotto minimo d’intervento : ha 2.
Sn : (Sf +400000) / 2000.
volume massimo : 1000 mc. (comprensivi dei fabbricati accessori se previsti in aderenza).
altezza massima : 7.50 m. (misurata a valle per i terreni in declivio).
distanza dai confini : 20 m.
b. Attrezzature e infrastrutture necessarie per il diretto svolgimento dell’attività agricola, come silos, serbatoi idrici, depositi per attrezzi, macchine, fertilizzanti, sementi e antiparassitari, ricoveri per il bestiame.
lotto minimo d’intervento : ha 2.
Sc : massimo 200 mq.( salvo maggiori esigenze documentate nel piano aziendale).
volume massimo : 0.03 mc/mq. (nel caso di edifici separati dall’abitazione).
altezza massima : 4.50 m. e 5.50 m. misurata a valle per i terreni in declivio, con esclusione dei camini, silos ed altre strutture le cui maggiori altezze rispondono a particolari esigenze tecniche.
distanza dai fabbricati adibiti ad abitazione : 10 m.
distanza dai confini : 5 m.
c. Allevamenti zootecnici, di tipo industriale, lagoni di accumolo per la raccolta dei liquami di origine zootecnica
lotto minimo d’intervento : ha 15.
Sc : Sf x 0,030 mq/mq.
altezza massima : 4.50 m. ( misurata a valle per i terreni in declivio).
distanza dai confini : 40 m.
distanza dai fabbricati residenziali fuori dal complesso aziendale : 100 m.
distanza dal perimetro dei centri abitati : 500 m., estesa a 1000 m. per gli allevamenti dei suini.
d. Lavorazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici di produzione locale.
lotto minimo d’intervento : ha 2.
Sn : Sf x 0,20 mq/mq
volume massimo : 1 mc/mq.
distanza dai confini : 20 m.
distanza dai fabbricati residenziali ricadenti nel complesso aziendale : 10 m.
distanza dal perimetro dei centri abitati : 100 m.
e. Attrezzature per serre con coperture stagionali e stabili:
Nelle zone “E”, “E4” e “E5”:
lotto minimo d’intervento ha 2
volume massimo : 0.5 mc/mq. (limitatamente alle serre con copertura stabile)
Nelle zone “E1”, “E1a”, “E2”, “E2a”, “E3”, “E3a”:
lotto minimo d’intervento ha 5
volume massimo : 800 mc (limitatamente alle serre in strutture leggere)
distanza dai confini : 5 m.
distanza dai fabbricati residenziali ricadenti nel complesso aziendale : 5 m.
distanza dai fabbricati residenziali esterni al complesso aziendale : 10 m.
f. Attrezzature per attività florovivaistiche:
attività consentita nelle aree specificatamente individuate nelle tavv. “Usi del suolo e modalità di intervento”
volume massimo : 0.5 mc/mq. (di cui il 90% destinato a serre)
distanza dai confini : 5 m.
distanza dai fabbricati residenziali ricadenti nel complesso aziendale : 5 m.
distanza dai fabbricati residenziali esistenti esterni al complesso aziendale : 10 m.
g. E’ ammessa la realizzazione di locali interrati esclusivamente al di sotto dell’area di sedime di fabbricati esistenti, a condizione che nel caso di fabbricati/manufatti accessori detti piani siano esclusivamente accessibili dall’interno. Al di fuori dell’area di sedime dei fabbricati principali è ammessa la realizzazione di autorimesse interrate esclusivamente in applicazione dell’art. 9 L.122/89, a condizione che la superficie accessoria sia comunque inferiore a 1mq. ogni 10 mc. di volume afferente alla sola superficie lorda.